Si parla anche di polizze di RCT, pagate dalla struttura di appartenenza

Le Aziende potranno destinare risorse per la più adeguata copertura della responsabilità civile dell’azienda e del professionista, all’interno delle risorse contrattuali.

In sede di rinnovo contrattuale del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, ivi compresa la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, per il triennio 2016 – 2018, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome fa riferimento agli obblighi assicurativi della Legge 24/2017 (cd Legge Gelli/Bianco).

L’affermazione contenuta nel documento allegato del 26 ottobre 2017, risulta perfettamente in linea con l’intento del legislatore (L. 24/2017) il quale ha voluto che fossero le Strutture sanitarie a pagare la polizza della responsabilità civile personale (ex articolo 2043 cc) degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private.

di Sonia Lazzini

Pertanto non vi è alcun dubbio che – a norma dell’articolo 10 della L. 24/2017- le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, oltre a dover “essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera” dovranno altresì stipulare “polizze assicurative o adottare altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7″.

Questo significherà un notevole cambiamento nella predisposizione dei documenti delle relative gare per la ricerca della miglior compagnia assicurativa in quanto, tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, potrà trovare spazio anche un’offerta sulla copertura individuale.

Circostanza finora permessa solo per la polizza di RCT dei progettisti interni alla Stazione appaltante (art 24, comma 4 del nuovo codice dei contratti).

Ovviamente facendo attenzione all’impossibiltà di stipulare, con oneri a carico della Pubblica amministrazione, la copertura per la responsabilità da danno erariale davanti alla Corte dei Conti (da ultimo, La Corte dei Conti della Toscana che, con la sentenza numero 243 del 12 ottobre 2017 fa piena applicazione dell’ art. 3, comma 59, della l. n.244 del 2007) e come peraltro già previsto dall’articolo 10 comma 3 della stessa Legge Gelli/Bianco.

Quindi in nessun oggetto dell’assicurazione, la struttura sanitaria dovrà comparire come Terzo!

Ancora un’osservazione:

La Suprema Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile sentenza 19368 del 3 agosto 2017 non ha dubbi in tema di polizze di Responsabilità Civile Auto, anch’esse obbligatorie per Legge:

Stante l’attenzione del legislatore per la posizione del danneggiato, «sarebbe certamente incongruo ritenere che il legislatore abbia inteso escludere detta tutela nel caso di atti dolosi», salvo ovviamente la possibilità di rivalsa dell’Assicuratore nei confronti del responsabile/assicurato.

Chissà se questo importante principio, verrà applicato anche in materia sanitaria….

Si legge nel documento allegato:

“ATTO DI INDIRIZZO della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome (Comitato di Settore comparto Regioni sanità Personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie – Triennio contrattuale 2016 – 2018)

Roma 26 ottobre 2017

Copertura assicurativa

A fronte dell’elevata situazione di rischio, esasperata dalle diffuse situazioni di contenzioso e a tutela della particolare qualificazione della professione medica e sanitaria, al fine di evitare o meglio limitare fenomeni di “medicina difensiva” e le sue ricadute a livello sistemico, appare necessario introdurre maggiori garanzie, anche per via contrattuale, ai professioni sti nell’esercizio della loro professione anche allo scopo di accordare maggiori elementi di chiarezza ed omogeneità sugli effettivi margini di tutela, avuto riguardo anche ai casi di mobilità tra aziende.

In particolare alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 8 marzo 2017, n.24, le aziende potranno destinare risorse per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell’art.7 della stessa legge ovvero per la più adeguata copertura della responsabilità civile dell’azienda e del professionista, all’interno delle risorse contrattuali.

Il CCNL dovrà individuare un sistema di omogeneità dei criteri che definiscono il “conflitto di interessi” in materia di tutela legale, in modo da favorire un’interpretazione omogenea sul territorio nazionale, tenendo conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 24 /2017 e i relativi provvedimenti attuativi”.

Ecco alcuni articoli della Legge Gelli/Bianco.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
(…)
Art. 7.

(Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria)
(…)
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Obbligo di assicurazione)

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

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