Attenzione però perché le cd società di capitali non sono “amministrazioni pubbliche” come da elenco di cui l’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001

di Sonia Lazzini

Ecco la definizione di ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO , ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici:

“qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Ecco la definizione di AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Una tale distinzione ha un’importanza fondamentale ai fini del regime di responsabilità civile e contabile, ma non per l’applicabilità del codice dei contratti.

In questa prospettiva invece non bisogna dimenticare che, SOLO NEI SETTORI SPECIALI, le Stazioni appaltanti hanno la discrezionalità nell’applicare o meno, gli obblighi assicurativi di cui agli articoli 93 e 103 sempre del codice dei contratti

Sentenza numero 297 del 9 novembre 2017 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento.

Per saperne di più

https://appaltieassicurazioni.it/le-amministrazioni-aggiudicatrici-ci-anche-gli-organismi-diritto-pubblico/