La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche:

  • sia stata colposa
  • e non fosse prevedibile da parte del custode.

Cassazione civile sez. III, 31/10/2017 n. 25837