In una lettera al mercato l’Ivass fa chiarezza interviene sul tema della separazione
patrimoniale e fideiussione bancaria sostitutiva di cui all’articolo 117 del D. Lgs.
209/2005.

L’Istituto ritiene infatti necessario fornire agli intermediari e alle imprese di assicurazione indicazioni per una corretta interpretazione del principio della separazione patrimoniale, nonché precise istruzioni in ordine alle operazioni ammissibili sul conto separato.

Addebito di partite non assicurative sul conto corrente separato
La normativa vigente, nel menzionare le partite che, se regolate per il tramite
dell’intermediario, sono versate in un conto separato, fa espresso ed esclusivo riferimento
ai premi pagati all’intermediario – il versamento dei quali può essere effettuato al netto
delle provvigioni spettanti allo stesso intermediario nel caso in cui tale modalità sia
consentita dalle imprese preponenti – e alle somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione.

In coerenza con il chiaro tenore letterale delle norme e con le finalità proprie del conto
separato, i movimenti registrati su tale conto devono riferirsi esclusivamente ai premi
pagati all’intermediario, eventualmente al netto delle provvigioni ove l’impresa lo abbia
consentito, e all’accredito di somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese di assicurazione.
Sono escluse pertanto le operazioni compiute dall’intermediario a titolo personale o
relative alla gestione d’impresa dell’intermediario stesso, così come da parte delle
compagnie non sono consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili alle
predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite (c. d. partite non assicurative o PNA),
pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l’intermediario.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi partite non assicurative: le
rate di rivalsa; il canone di affitto dei locali; le utenze; la cassa di previdenza, la quota di
iscrizione al Gruppo aziendale agenti.

Agenti che operano su mandato di più imprese – Intestazione del conto corrente
separato
Come già ricordato, l’art. 117, comma 1, CAP prevede che “I premi pagati
all’intermediario ………., se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un
conto separato del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale
qualità”.
La corrispondente disposizione del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (art. 54,
comma 2) disciplina l’ipotesi degli intermediari che operano per più imprese, disponendo
che in tal caso gli stessi “adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di
procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai
rispettivi assicurati….”

Il conto corrente separato può essere intestato all’impresa o direttamente all’intermediario
assicurativo purché sia chiaramente indicato che l’intestazione è nella specifica qualità di
intermediario e che il conto corrente è acceso ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 (ritenendosi preferibile un riferimento puntuale alla norma in luogo
di una indicazione generica, allo scopo di evitare possibili equivoci).
L’intermediario deve avere cura di verificare che nelle clausole contrattuali del conto
corrente separato siano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere in base
alla citata norma del CAP (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di
creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.).
L’art. 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 consente all’intermediario che
opera per conto di più imprese di utilizzare per il versamento dei premi un unico conto
separato, purché ponga in essere sotto la propria responsabilità tutte le cautele
organizzative e i controlli per corrispondere all’obbligo di garantire la corretta attribuzione
delle somme a ciascuna mandante e a ciascun cliente.
Per contro, non è possibile imporre all’intermediario titolare di una pluralità di mandati
l’apertura di diversi conti correnti separati. In proposito si fa riferimento al provvedimento n. 24935 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e agli specifici impegni
assunti sulla questione dalle imprese interessate.

Compensazioni di pagamenti/rimborsi premi relativi a clienti di agenzie
mono/plurimandatarie
Una questione sottoposta all’Istituto e strettamente legata al principio della
separazione patrimoniale concerne la possibilità per l’agente di operare una
compensazione tra i premi che l’assicurato deve versare (anche relativi a polizze emesse
da diverse compagnie mandanti) e i crediti che il medesimo assicurato vanta per rimborsi
(totali o parziali) di premio.

Fermo il principio espresso dall’articolo 117, comma 2, del CAP, e dall’articolo 54, comma
2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, al fine di agevolare un medesimo cliente che figuri
al contempo come debitore e creditore senza tuttavia determinare un’alterazione
sostanziale della capienza del conto corrente separato, si ritiene ammissibile tale forma di
compensazione a condizione che le registrazioni contabili dell’intermediario siano
analitiche e riportino in maniera chiara e distinta l’effettivo importo in uscita (del rimborso)
e l’effettivo importo in entrata (del premio), in modo che sia ricostruibile la movimentazione effettuata e l’imputazione delle voci in entrata e in uscita alle operazioni dovute e alle compagnie interessate.

Fidejussione sostitutiva del conto corrente separato in caso di plurimandato –
Modalità di calcolo

In base all’art. 117, comma 3 bis, del CAP, l’intermediario non è soggetto agli
obblighi di separazione patrimoniale se, in luogo del conto corrente separato, sottoscrive
una fidejussione bancaria6 che ne documenti in modo permanente una capacità finanziaria
pari al 4% dei premi netti incassati, con un minimo di € 15.000.
L’art. 54 bis, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabilisce che “ai fini del
rilascio della fidejussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31
dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.”
In relazione a quesiti posti dal mercato occorre chiarire se, in caso di plurimandato,
il parametro del 4% previsto dalla norma vada calcolato sul complesso dei premi incassati
dall’intermediario (indipendentemente dai singoli mandati), risultante al 31/12 dell’anno
precedente, ovvero sui premi incassati per ciascuna delle imprese mandanti, dovendosi in
tale ultimo caso garantire l’importo minimo di € 15.000 qualora per una delle imprese il 4%
dei premi incassati non raggiunga detto importo minimo.
In linea di principio, la norma in esame si presta ad una duplice interpretazione.
Secondo la prima – maggiormente fedele al dettato letterale – l’importo del 4% deve
essere calcolato sull’intero portafoglio dell’intermediario, quindi sul complessivo monte
premi intermediati a prescindere dalla eventuale pluralità di mandati.
In base alla seconda, in caso di plurimandato l’intermediario può stipulare un’unica
fideiussione, il cui importo deve però tenere conto dei premi incassati per ciascuna
impresa mandante. Pertanto, se per uno dei mandati il 4% calcolato sui premi annui non
raggiungesse i 15.000 euro, l’importo della fideiussione dovrebbe tenere conto del
suddetto limite per quella specifica impresa.
Si ravvisa quindi l’esigenza di fornire un’univoca linea interpretativa da parte
dell’Istituto a seguito di un’ampia riflessione sul tema che, nel rispetto delle finalità di
garanzia sottese alla previsione normativa, tenga conto degli impatti operativi in ottica di
proporzionalità e consenta agevoli riscontri agli stessi operatori e all’Istituto.
Risulta determinante, ai fini della scelta della soluzione più confacente, un’analisi
delle varie casistiche e degli effetti correlati a ciascuna delle possibili letture della disciplina
in esame.
In tale prospettiva, la seconda interpretazione determina sul piano pratico effetti
incoerenti e non proporzionati all’effettiva rischiosità parametrata sul portafoglio.
Per contro, la fideiussione calibrata sull’ammontare dei premi complessivamente
incassati dall’intermediario appare rispettosa della norma e presenta il vantaggio di
risultare agevolmente gestibile per l’intermediario stesso, che non è tenuto ad aggiornare
in corso d’anno l’importo della fideiussione bancaria per ogni mandato che assume, ma
può parametrare di anno in anno la garanzia alla somma dei premi intermediati al 31/12
dell’anno precedente.
In caso di plurimandato, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il 4%
previsto dall’art. 117, comma 3 bis, del CAP deve essere calcolato sul monte-premi netto
complessivamente incassato dall’intermediario (indipendentemente dalla quota afferente
ai singoli mandati), risultante al 31/12 dell’anno precedente.

Utilizzabilità di carte c.d. “prepagate” da parte degli intermediari assicurativi per
l’incasso dei premi assicurativi
Gli intermediari assicurativi possono incassare i premi ricevuti dai contraenti con
tutti i mezzi di pagamento indicati nell’art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP n.
5/2006, ivi inclusi i sistemi di pagamento elettronici mediante carte di credito o di debito che abbiano quale beneficiario l’impresa per conto della quale l’intermediario opera oppure
l’intermediario medesimo, espressamente in tale qualità.
Da tale disposizione, risulta chiaro che il riferimento normativo ai “sistemi di
pagamento elettronici” è nel senso che il contraente, nel corrispondere il premio, possa
utilizzare la propria carta di debito/credito attraverso un dispositivo messo a disposizione
dall’intermediario e collegato con il conto corrente separato.
Dall’esperienza di vigilanza è emerso l’utilizzo da parte di alcuni intermediari, per
l’incasso dei premi, delle c.d. carte prepagate, ossia carte di pagamento che consentono
la formazione della provvista attraverso versamenti effettuabili in varie forme, ivi comprese
le operazioni di accredito presso esercizi convenzionati con il sistema di gestione della
carta di pagamento.
Il tema riveste particolare delicatezza in considerazione delle esigenze di tutela del
cliente e della corretta gestione dei flussi verso l’impresa di assicurazione che presta la
copertura e va esaminato alla luce del principio di separazione patrimoniale.
Per gli intermediari che operano con conto corrente separato, l’utilizzo per l’incasso dei
premi di una carta di pagamento prepagata non direttamente collegata a tale conto
realizza una forma d’incasso “in proprio” che non può ritenersi conforme ai requisiti che la
normativa vigente in materia di separazione patrimoniale pone a garanzia del corretto
funzionamento del mercato assicurativo.
Infatti la carta in questione si fonda su un ulteriore e diverso contratto con l’istituto di
credito emittente e proprietario della stessa, non soggetto alle tutele legali proprie del
conto separato (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori
diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.).
In altri termini, per i premi incassati tramite carta di pagamento si determina una giacenza,
seppur temporanea, su uno strumento diverso dal conto separato e privo delle garanzie
che lo assistono.
Nel richiamare il disposto dell’art. 54, comma 2, del Regolamento n. 5/2006 nella parte in
cui prevede che “Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e
delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.” si osserva che il principio della separazione patrimoniale, nel sistema del CAP e del Regolamento n. 5/2006,
esclude che i premi e le somme citate possano transitare per conti diversi dal conto
separato: a tali diversi conti può essere assimilata la carta di pagamento che, pur non
essendo formalmente qualificabile come conto corrente, ne presenta le funzionalità
proprie.