di Carla de Lellis
Entro l’8/12 la denuncia Inail dal ministero
di Carla De Lellis

Al via la tutela Inail per giudici di pace e vice procuratori onorari. A stabilirlo è la riforma della giustizia (dlgs n. 116/2017) con decorrenza dal 15 agosto anche per giudici e vice procuratori già in servizio. Il premio per l’assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) è pari al 5 per mille della retribuzione; il ministero della giustizia deve procedere alla denuncia d’iscrizione entro il prossimo 8 dicembre. Il premio assicurativo per l’anno 2017 (dal 15 agosto al 31 dicembre) sarà calcolato e richiesto dall’Inail; per gli anni successivi andranno seguite le regole previste per la generalità dei datori di lavoro (autoliquidazione annuale). A spiegarlo è lo stesso Inail nella circolare n. 50/2017.

Riforma della giustizia

Le novità, come accennato, scaturiscono dalla riforma operata dal citato dlgs n. 116/2017, il quale stabilisce (art. 25, comma 5) che sono persone da assicurare all’Inail i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati, in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, nella lavorazioni rischiose (ex Tu Inail, approvato dal dpr n. 1124/1965). Il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace; il vice procuratore è il magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della repubblica.

Obbligo assicurativo

L’assicurazione Inail è prevista per tutti i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, sia per quelli immessi in servizio dal 15 agosto 2017, data d’entrata in vigore della riforma, sia per quelli in servizio a tale data. In virtù delle peculiarità del rapporto di lavoro, l’Inail estende ai giudici di pace le modalità di tutela assicurativa previste per i magistrati professionali, ai quali è riconosciuto lo status di pubblici dipendenti. Ne consegue la diversa regolamentazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari rispetto a quelli professionali, riconducibili, rispettivamente, a un’indennità e a una retribuzione. In particolare, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, dal 15 agosto non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo. Peraltro, il regime previdenziale delineato dalla riforma va attuato senza oneri per la finanza pubblica, mediante l’acquisizione delle risorse necessarie per la copertura assicurativa dei magistrati onorari con misure che incidono sulle indennità percepite dagli stessi magistrati, secondo particolari criteri.

Il premio assicurativo

La classificazione tariffaria delle attività svolte dai nuovi tutelati (giudici e vice procuratori), in quanto impegnati a svolgere le proprie funzioni mediante uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio, è da individuare nella voce di tariffa 0722 della gestione altre attività, cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.

Denuncia d’esercizio

I compiti propri del «datore di lavoro» vanno svolti dal ministero della giustizia, a cominciare dall’invio all’Inail, in via telematica, della denuncia d’iscrizione per l’assicurazione, utilizzando il servizio disponibile sul portale www.inail.it. In sede di prima applicazione della nuova tutela, la denuncia d’iscrizione va inviata entro l’8 dicembre (30 giorni dall’emanazione della circolare), fermo restando la decorrenza della copertura assicurativa dal 15 agosto 2017.

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