IL VOSTRO QUESITO

Una ditta che svolge attività di broker di assicurazione emette fattura ai propri clienti per il corrispettivo delle sue prestazioni come “consulenza assicurativa” o “intermediazione assicurativa”. L’attività svolta consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione, compiere atti preparatori o relativi alla conclusione di contratti di assicurazione, ovvero collaborare in caso di sinistri alla loro gestione ed esecuzione. L’art. 25-bis co. 5 DPR 600/73 esclude dall’applicazione della ritenuta d’acconto i mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione…, ma essendo le fatture emesse nei confronti del cliente, nel caso in cui quest’ultimo sia un sostituto d’imposta devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto? Essendo prestazioni esenti Iva ai sensi dell’art. 10 c.9 D.P.R. 633/72 per fatture di importo superiore a Euro 77,47 sulla fattura si deve applicare una marca da bollo da 2 Euro?

L’ESPERTO RISPONDE


A questo quesito occorre dare due risposte.
La prima, di carattere assicurativo riguarda la consulenza finalizzata alla conclusione di contratti assicurativi. Il cliente si impegna a pagare un corrispettivo al cui importo non si deve aggiungere l’IVA secondo il parere dell’agenzia delle entrate.
Il secondo quesito riguarda gli aspetti fiscali della transazione, ed è meglio che per questo il lettore si rivolga sl suo commercialista.