L’accertamento del tasso alcolemico può essere operato direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione (c.d. etilometro), oppure attraverso le metodologie cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame dei liquidi biologici.

Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria.

Ai fini di valutare la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e la sua conformità alle garanzie difensive dei soggetti controllati, nella fase dell’accertamento degli illeciti declinati nell’art. 186 co. 2 C.d.S., infatti, deve tenersi distinto il piano del diritto dell’individuo alla scelta consapevole di essere sottoposto ad atti potenzialmente lesivi della sua integrità fisica, da quello più strettamente correlato al suo diritto di difesa.

Quanto al primo profilo, la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni.

L’art. 186 co. 5 C.d.S., nel disciplinare il metodo di accertamento del tasso alcolemico mediante esami clinici e analitici, prevede espressamente le concomitanti condizioni del coinvolgimento dei soggetti in un incidente stradale e della loro sottoposizione a cure mediche.

Da ciò è lecito dedurre che la seconda condizione non sia inscindibilmente legata alla prima e che, ove non ci sia stato il trasporto presso una struttura sanitaria, la verifica del tasso alcolemico avvenga con le forme di cui al co. 4 del medesimo articolo da parte della P.G., che si avvarrà, quindi, della strumentazione in dotazione, secondo le procedure stabilite nel regolamento.

A conferma di tale assunto, pare utile un richiamo al co. 4 citato, nel quale il legislatore indica i casi nei quali la P.G. procede a verifica mediante le apparecchiature in dotazione (vale a dire: nel caso di positivo esito dell’esame speditivo di cui al precedente co. 3; nel caso, per l’appunto, di incidente; quando abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool).

Se ne ricava, come logico corollario, che la P.G. può ricorrere alla misurazione mediante etilometro anche in caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e che non sussista, in tali ipotesi, alcun obbligo di delegare l’accertamento del tasso alcolemico ad un presidio sanitario.

L’attenzione deve ora spostarsi sul piano della natura degli accertamenti cui il soggetto, coinvolto in un incidente stradale, può essere sottoposto e dai quali emergano elementi di valutazione dello stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, a seconda cioè che tali esiti siano contenuti nella documentazione rilasciata dall’apparecchio in dotazione della polizia giudiziaria, oppure in una certificazione sanitaria, eventualmente estesa alla prognosi delle lesioni accertate.

Trattasi – in entrambi i casi – di atti certamente utilizzabili nel processo penale ai fini dell’accertamento di una condotta del conducente rilevante ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. b) o c) C.d.S.; ma tale equipollenza probatoria non elide le diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale.

Nel primo caso, infatti, si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito, al quale, pertanto, ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato e soltanto in relazione al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previsto l’avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen., norma che va ad integrare la previsione di cui all’art. 356 cod. proc. pen., rendendo concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell’atto (un accertamento, cioè, che s’inserisce nel corso di un’attività endo/processuale), alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all’indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale.

Esso è, peraltro, coerente con il disposto di cui all’art. 220 disp. att., cod. proc. pen., secondo cui, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza (…) emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (…) sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.

Ciò spiega perché l’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., non sussiste nel caso in cui il conducente del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada: essi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen.

Nel secondo caso, invece, l’accertamento del tasso alcolemico avviene nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica.

Tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

La successiva utilizzabilità dell’atto in sede processuale va quindi equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove l’acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l’accertamento sanitario sia già stato avviato, esclusivamente nell’ambito di quel protocollo.

Ove, invece, l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art.114 più volte richiamato.

In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l’art. 348 co. 4, cod. proc. pen., prevede, per l’appunto, che la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero.

In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall’art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto.

L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto.

Proprio in tale diversità risiede il discrimine rilevante ai fini della presente decisione: chiarito infatti che la necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito (esame spirometrico o clinico), ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, alla stregua di tale presupposto possono essere risolti i problemi derivanti dalle interferenze cui sopra si è accennato.

L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., sussisterà, pertanto, non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186 co. 4 C.d.S., all’accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell’art. 186 co. 5 stesso codice, allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 C.d.S., l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso ex art. 114 disp. att.

Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 144 disp att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico e ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.

Sotto tale profilo, non si apprezza, invero, nella locuzione protocollo sanitario alcuna equivocità, come pure evidenziato dal ricorrente: ai fini d’interesse, infatti, rileva unicamente la circostanza che la verifica del tasso di concentrazione alcolica abbia determinato l’esecuzione di un esame clinico non necessitato dalle finalità terapeutiche proprie del caso concreto, ciò che solo il personale sanitario stesso può evidentemente attestare.

Tale conclusione, peraltro, si pone solo in apparente contrasto con quanto già affermato da questa sezione a proposito dei presupposti in base ai quali la polizia giudiziaria può richiedere al personale sanitario l’accertamento del tasso alcolemico a norma dell’art. 186 co. 5 C.d.S.: se è vero che la norma non richiede che siano emersi indizi di reità a carico del soggetto sottoposto ad accertamento, ma solo che si tratti di soggetti coinvolti in un sinistro stradale e sottoposti a cure mediche, l’assunto non esime il giudice dalla necessaria verifica della necessità dell’avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen.

Nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186 co. 5 C.d.S., sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 novembre 2017 n. 51284