di Gabriele Ventura

Assicurazione obbligatoria anche per gli avvocati dipendenti da enti pubblici. Essendo però già prevista dal contratto collettivo nazionale, la polizza stipulata prima dell’entrata in vigore dell’obbligo resta valida ma dovrà rispettare i massimali minimi previsti dal decreto del ministero della giustizia del 22 settembre 2016. Lo ha chiarito l’ufficio studi del Consiglio nazionale forense, sollecitato dalla presidenza dell’Unaep in merito all’obbligo assicurativo per gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici. Il parere del Cnf è stato inserito all’interno di una serie di faq in materia di assicurazione obbligatoria per gli avvocati pubblicate dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna. Gli avvocati dipendenti da enti pubblici dovranno quindi comunicare al consiglio dell’ordine gli estremi delle polizze caricando i dati nelle proprie aree riservate sul sito del Coa. Per quanto riguarda la polizza infortuni, invece, la cui obbligatorietà, lo ricordiamo, non è ancora definitiva in attesa di nuove modifiche inserite nella legge di stabilità, secondo il Coa di Bologna, essendo gli avvocati iscritti all’elenco già soggetti ad assicurazione Inail, non sono tenuti a procedere alla stipulazione di un’ulteriore assicurazione per gli infortuni. Una faq è poi dedicata agli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e dei ricercatori, per i quali non è previsto nulla di specifico dalla normativa. L’ordine di Bologna ritiene però che, non svolgendo alcuna attività forense a favore di terzi ed essendo coperti da assicurazione infortuni Inail, non sono tenuti a procedere alla stipulazione delle polizze. Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione degli estremi della polizza nel sito dell’Ordine, il Coa di Bologna ricorda che il caricamento dei dati è obbligatorio. La mancata osservanza delle disposizioni costituisce infatti illecito disciplinare e la comunicazione al Coa, tramite caricamento degli estremi nell’area riservata del sito, è strumentale all’assolvimento dell’ulteriore compito di renderle disponibili ai terzi, previsto dal dm 22 settembre 2016.
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