L’assicurazione contro gli infortuni è riconducibile alla tipologia dell’assicurazione contro i danni e l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.

Calcolato l’indennizzo assicurativo, essendo un credito di valore esso deve essere attualizzato: al danneggiato – creditore della prestazione assicurativa deve essere corrisposto anche il danno da mora, ovvero il c.d. lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento.

Il danno da ritardato pagamento della obbligazione risarcitoria si può liquidare applicando un saggio di interessi scelto dal giudice equitativamente sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno, o secondo uno degli altri criteri evincibili dalla sentenza a sezioni unite n. 1712 del 1995: v. Cass. n. 21396 del 2014 che indica i seguenti criteri alternativamente utilizzabili: applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito, ovvero – per l’identità di risultato – sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno.

Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull’importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., comma 1.

Per completezza, va puntualizzato che in caso di percezione di acconti, occorre compiere delle operazioni di calcolo aggiuntive (secondo i criteri fissati, tra le altre, da Cass. n.9950 del 2017, Cass. n. 24539 del 2016, Cass. n. 6347 del 2014 la cui massima così recita: qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (de/valutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

La sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri sopra enunciati laddove, nel calcolare l’intero indennizzo dovuto, invece di sommare al debito capitale calcolato secondo i criteri contrattualmente previsti gli interessi sulla somma via via rivalutata, o comunque l’importo dovuto per liquidare ai valori attuali l’importo secondo uno dei criteri alternativamente indicati, ha de/valutato lo stesso debito capitale calcolato secondo i criteri contrattuali – in tal modo indebitamente riducendolo – per poi sommare a tale importo ridotto gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.

Cassazione civile sez. III, 24/10/2017 n. 25099