di Vincenzo D’Andò

La responsabilità dell’avvocato subisce dei limiti: la negligenza professionale dell’avvocato non sempre viene punita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 22606 dell’8 novembre 2016, che si è soffermata sulla responsabilità professionale di un legale che si sia reso protagonista di diverse inadempienze tra cui la mancata denuncia di truffa per mancata consegna di beni in leasing.

Due coniugi avevano citato in giudizio il proprio avvocato chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro subiti per le sue negligenze professionali.

Difatti, avendo stipulato due contratti di leasing, i due tizi si erano rivolti al suddetto professionista che li aveva assistiti in una serie di procedimenti giudiziari ma agendo in modo negligente.

Oltre al Tribunale, anche la Corte d’appello ha respinto le richieste presentate dai due clienti affermando che «era infondato l’addebito di negligenza conseguente alla mancata presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva».

Parimenti, la Corte non ha ritenuto consona «la pretesa risarcitoria collegata al mancato espletamento del giudizio di nullità del contratto di leasing in conseguenza della mancata indicazione dei numeri di matricola delle macchine concesse in leasing». Infatti, «l’assenza del numero di matricola non aveva alcun peso in ordine al perfezionamento del contratto in questione».

Anche nel giudizio in Cassazione i coniugi hanno dovuto perdere ogni speranza risarcitoria, difatti, i giudici di legittimità hanno dovuto constatare che non basta la circostanza della negligenza del professionista tenuta durante l’adempimento dell’attività professionale svolta, ma occorre anche verificare se il danno subito dal cliente sia riconducibile alla condotta dell’avvocato e se vi sia stato effettivamente. Occorre, infine, accertare, ove il legale si fosse ben comportato, se il cliente avrebbe comunque ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni dal tribunale o meno. Insomma, il cliente che ha subito danni deve, quindi, dimostrare la colpa del professionista, ossia la violazione dei doveri di diligenza, nonché il danno derivato dall’eventuale errore riscontrato.
Fonte:
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