Dopo la cancellazione dell’ipoteca illegittima sull’immobile il risarcimento del danno si chiede al giudice ordinario.

È questo uno dei due principi stabiliti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20426 del 11 ottobre 2016.

L’altro principio è quello che la cancellazione dell’ipoteca, a fronte di un atto del concessionario della riscossione illegittimo, deve essere chiesta al giudice tributario.

Due società ed un tizio citavano Equitalia in giudizio davanti al tribunale chiedendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73, poiché illegittima (eseguita per errore nei confronti del tizio in luogo della società) e, quindi, la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno non patrimoniale subito dal tizio.

Il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.

Ma nella fase successiva del contenzioso, ribaltando la decisione del giudice sottostante, la Corte di appello dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al tribunale.

Dal canto suo, Equitalia presentava ricorso per cassazione rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.

In proposito la Suprema Corte ha rilevato che l’istanza di cancellazione dell’ipoteca, fondata sull’insussistenza del carico esattoriale, nonché l’accertamento dell’illegittimità della relativa iscrizione, deve essere rivolta al giudice tributario.

Difatti, l’art. 19, lettera e-bis, del dlgs n. 546/92 comprende l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’art. 77 del dpr n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ove i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria.

Viceversa, la domanda di risarcimento del danno nei confronti del concessionario della riscossione per il comportamento tenuto decisamente illecito nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del dpr n. 602 del 1973, deve essere proposta alla giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, si tratta di una posizione soggettiva che è svincolata dal rapporto tributario.
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