Nella fattispecie disciplinata dalla Legge n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, l’impresa assicuratrice non è tenuta a dimostrare, in giudizio, l’esistenza del decreto ministeriale che abbia modificato i limiti del massimale.

E’ quindi illegittima, e va pertanto riformata, la sentenza di merito con cui, accertato il sinistro occorso a una famiglia, venga rideterminato il danno in una somma che, invece, risulti superiore al limite del massimale ex lege.

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016 n. 19658