Anche per gli autonomi la deroga al regime Fornero
di Daniele Cirioli

Salvaguardia pensione più ampia. Oltre a chi era lavoratore dipendente del settore privato al 28 dicembre 2011 (entrata in vigore della riforma Fornero), si applica pure a chi, a tale data, era lavoratore autonomo, disoccupato o dipendente pubblico. Anche tali soggetti, quindi, possono anticipare la pensione a 64 anni e 7 mesi, a condizione però che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato, in qualità di lavoratori dipendenti, quota 96 (35/36 anni di contributi con età di 61/60 anni) oppure 20 anni di contributi e 60 anni d’età. A precisarlo è l’Inps nella circolare n. 196/2016.

La salvaguardia. La novità riguarda l’applicazione del comma 15-bis, dell’art. 24, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (riforma Fornero), che prevede alcune deroghe ai nuovi requisiti per la pensione introdotti dalla stessa riforma, solo a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Le deroghe sono due (si veda tabella) e, finora, sono state riconosciute ai lavoratori e alle lavoratrici che, al 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Adesso il ministero del lavoro ha cambiato idea e ridefinito il campo di applicazione. Infatti, spiega l’Inps, il ministero ha precisato che «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso la pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».

La novità. La novità, dunque, riscrive il novero dei destinatari della salvaguardia:

a) lavoratori che al 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel privato;

b) lavoratori che al 28 dicembre 2011 non svolgevano lavoro dipendente nel privato (senza lavoro, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi). Le eccezioni valgono a condizione che al 31 dicembre 2012:

a. i lavoratori abbiano maturato «quota 96» (35/36 anni di contributi con età di 61/60 anni) con i soli contributi accreditati in qualità di lavoratori dipendenti del privato;

b. le lavoratrici abbiano i contributi minimi (20 anni) per la pensione di vecchiaia con i soli contributi accreditati in qualità di lavoratrici dipendenti del privato.

Poiché l’anzianità contributiva deve essere «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato», precisa l’Inps, sono esclusi dal computo i periodi di contribuzione volontaria, figurativa per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

La pensione. Chi si avvale delle eccezioni va in pensione contando «solo» sui contributi versati da lavoratori dipendenti. Se si intende far valere la contribuzione pagata come autonomi occorre andare in pensione con i requisiti previsti per i lavoratori autonomi. L’alternativa è andare in pensione con un’eccezione e poi chiedere un supplemento di pensione per i contributi versati in qualità di autonomi.

Le domande e i ricorsi. Le domande di pensione presentate avvalendosi delle eccezioni e non ancora definite e quelle nuove saranno esaminate dall’Inps in base alle nuove istruzioni. A richiesta, le domande già definite saranno riesaminate dall’Inps in conformità ai nuovi criteri che saranno utilizzati anche nei ricorsi amministrativi pendenti e nelle controversie giudiziarie in corso.
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