di Francesco Barresi

L’omicidio è comunque colposo anche se il pedone attraversa la strada fuori dalle strisce. La Corte di cassazione ritorna sul punto, con la sentenza 39474/2016 del 23 settembre, in cui ha rigettato il ricorso di un automobilista che ha investito un pedone, nel cuore della notte e in una strada priva di illuminazione pubblica, che a causa delle gravi ferite ha perso successivamente la vita. Citando delle sentenze precedenti del 2013 (la 10635 e la 332017) i porporati aggiungono ulteriori principi di diritto.

«In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, chiosano i giudici, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come una causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento», quindi i porporati specificano che «quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura e un livello di attenzione idonei a evitare di investirli». La Corte infine tiene a precisare che «seppur la vittima ha tenuto una condotta poco prudente non si può ritenere che il suo comportamento integri una causa eccezionale, del tutto atipica, imprevista e imprevedibile da sola idonea a causare l’evento lesivo e, quindi, tale da escludere qualsivoglia profilo di colpa del conducente».
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