di Daniele Cirioli

Prorogata la «Opzione donna», ma con correttivo. Potranno avvalersene le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome), cioè secondo i requisiti originari non incrementati alla speranza di vita. Ai fini dell’accesso alla pensione, però, dovranno aspettare i 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi le autonome) d’età, a partire dalla quale far decorrere la «finestra»” di 12/18 mesi che fissa il giorno d’erogazione della prima rata di pensione. A stabilirlo è l’art. 33-bis introdotto al ddl bilancio 2017 da un emendamento approvato ieri dalla commissione bilancio alla camera. La proroga favorisce le donne classe 1958 (1957 le autonome) che, sfortunate, avendo compiuto i 57 anni nell’ultimo trimestre del 2015, sono rimaste escluse dall’opzione (circa 4.130 lavoratrici). Si tratta di un regime sperimentale introdotto dalla legge n. 243/2004 (riforma Maroni) a favore delle lavoratrici donne, sia del settore pubblico sia del privato, e sia titolari di un rapporto di lavoro dipendenti sia autonomo. L’opzione consente di andare in pensione prima rispetto ai requisiti ordinari a una condizione: optare per il calcolo contributivo della pensione. Originariamente, richiedeva i seguenti requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2015: almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni e (58 anni per le lavoratrici autonome). Dal 1° gennaio 2013 l’età è salita di tre mesi per via della speranza di vita e, pertanto, attualmente l’opzione richiede i seguenti requisiti maturati al 31 dicembre 2015: almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni e tre mesi (58 anni e tre mesi le autonome). Chi si avvale dell’opzione donna soggiace alla cd «finestra mobile» di pensionamento: un periodo di 12 mesi nel caso delle dipendenti e di 18 mesi delle autonome che deve trascorrere prima della liquidazione della pensione. La proroga, come detto, è prevista dall’art. 33-bis il quale stabilisce l’estensione dell’opzione «alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i requisiti per effetto degli incrementi della speranza di vita». Pertanto, interessa le donne che hanno maturato i 57 anni (58 se autonome) entro il 31 dicembre 2015 (e hanno almeno 35 anni di contributi alla stessa data). Il comma 2 dell’art. 33-bis, però, aggiunge: rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell’accesso alla pensione, nonché la finestra mobile. Tradotto, ciò vuol dire che il diritto vero e proprio alla pensione scatta all’età di 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi alle autonome), perché ci sono stati due incrementi della speranza di vita: 3 mesi nel 2013 e altri 4 mesi quest’anno; e che l’effettiva erogazione della pensione ci sarà trascorsi altri 12/18 mesi dal giorno di compimento dei 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi le autonome).
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