Di Maria Elisa Scipioni.

La cassa di previdenza di categoria dei ragionieri e periti commerciali, come parimenti quella dei dottori commercialisti, ha intrapreso la scelta di riforma del proprio sistema previdenziale in tempi non sospetti, nell’ormai lontano 2004, introducendo già da allora il sistema di calcolo contributivo. L’introduzione di tale sistema di calcolo è stata una scelta lungimirante della categoria, in considerazione della necessità di mantenere in equilibrio nel lungo periodo dellaCassa di previdenzache ha visto scendere il rapporto iscritti/pensionati dal 10,59 del 1990 al 2,94 nel 2015.

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Fonte: Bilancio d’esercizio 2015

 

Ciò nonostante, la Cassa dei Ragionieri è stata l’unico Ente a ritardare nell’approvazione di un nuovo Regolamento che ottemperasse quanto previsto dalla Riforma Monti-Fornero. Ricordiamo, infatti, che, la legge 201/2011 ha richiesto agli Enti di garantire la solidità dei bilanci per 50 anni, imponendo di non considerare nel calcolo il patrimonio accumulato, ma solamente il rapporto tra i flussi di cassa in entrata e uscita. Per non incorrere (se non ci fosse stato l’equilibrio richiesto) nella penalizzazione del contributivo pro rata dal 2012 e nel contributo di solidarietà a carico dei pensionati attualmente in pensione, le Casse furono obbligate a presentare per l’approvazione ai Ministeri vigilanti, il proprio bilancio tecnico entro il 30 giugno 2012, termine poi prorogato al 30settembre dello stesso anno. Di fatto, la riforma nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 24 del D.L. 201/2011 per la Cassa Ragionieri è entrata in vigore solo a partire dal primo gennaio 2014.

Molteplici sono le misure adottate:

  • così come per le altre Casse professionali, si è assistito all’elevazione graduale dei requisiti di età e contributivi. L’età pensionabile di vecchiaia è a oggi fissata a 68 anni, 65 con 30 anni di anzianità contributiva prima della riforma era la più bassa tra gli altri sistemi pensionistici;
  • è stata eliminata la pensione di anzianità e sostituita con la pensione di vecchiaia anticipata, in linea con le altre gestioni. La pensione anticipata consente di accedere al pensionamento con almeno 20 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente e 63 anni di età (il requisito anagrafico a partire dal 2016 sarà adeguato per gli incrementi di speranza di vita);
  • l’adeguamento delle pensioni al costo della vita con percentuali decrescenti per fasce crescenti di pensione;
  • l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita a quelli previsti dalle assicurazioni obbligatorie. Ricordiamo che i coefficienti di trasformazione sono utilizzati per trasformare, appunto, il montante contributivo accumulato fino al momento di cessazione dell’attività lavorativa in rendita pensionistica, ovviamente nel sistema di calcolo contributivo. Tali coefficienti variano in base all’età del pensionando, tanto maggiore sarà quest’ultima, tanto minore si ritiene sia il periodo di erogazione della pensione e tanto più elevato sarà l’importo dell’assegno;
  • la soppressione dell’istituto della restituzione dei contributi. Prima dell’entrata in vigore della Riforma, infatti, era possibile per l’iscritto, che avesse compiuto il 65° anno d’età e che si fosse cancellato dalla Cassa senza aver maturato il diritto a pensione, di richiedere la restituzione di tutti i contributi soggettivi versati. Tale facoltà era estesa anche ai superstiti dell’iscritto deceduto non aventi diritto alla pensione indiretta. Tuttavia, all’iscritto cui sia stata liquidata una pensionediretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, è data la facoltà di chiedere la pensione supplementare all’età prevista per la pensione di vecchiaia e dopo la cancellazione dall’Albo e dall’Associazione;
  • è stata introdotta una “riduzione di equilibrio” sulle pensioni reddituali in proporzione alla differenza fra la pensione determinata con tale sistema di calcolo, più generoso, e quella determinata secondo il calcolo contributivo, in modo tale da ridurre per le nuove generazioni il peso delle pensioni in essere;
  • l’introduzione di un contributo temporaneo di solidarietà sulle pensioni già liquidate, con un’aliquota crescente in funzione dell’importo.

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Fonte: www.cassaragionieri.it

Ad oggi le pensioni sono calcolate nel rispetto del pro-rata, quindi in parte retributive e in parte contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data; mentre, saranno interamente contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003, a eccezione della pensione anticipata e di quella supplementare che sono sempre contributive, indipendentemente dalla data di iscrizione. Ricordiamo che il calcolo contributivo restituisce una pensione commisurata al monte contributivo versato, mentre quello reddituale una pensione pari a una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini Irpef e rivalutati. E’ ovvio che quest’ultima risulta essere più elevata rispetto a quella che spetterebbe sulla base dei contributi versati e rivalutati. Secondo i calcoli della Cassa, a fronte di un versamento contributivo pari al 6-8% del reddito, il calcolo reddituale garantisce una quota di pensione che avrebbe richiesto il versamento del 25% circa del reddito.

Alla luce del nuovo Regolamento, quindi,per un soggetto iscritto alla Cassa dal 1998, la prima decorrenza utile sarà dicembre 2041.

 

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