Nella coassicurazione, la clausola di delega con la quale i coassicuratori conferiscono a uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità.

Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale.

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016 n. 20934