GIURISPRUDENZA

Autore: Samuele Marinello
ASSINEWS 280 – novembre 2016

Per determinare se il danno patito dalla vittima di un sinistro stradale sia inferiore o superiore al massimale assicurato, al fine di determinare le conseguenze della c.d. mala gestio impropria, occorre avere riguardo al solo massimale pattuito nella polizza, ma non l’esistenza di altri coobbligati e il massimale dei rispettivi assicuratori della RCA

Nell’assicurazione della RCA la domanda di mala gestio (impropria) da parte del danneggiato non deve essere formulata espressamente. Questo il ragionamento che sorregge il principio:
– il limite del massimale è invalicabile quanto al capitale, non già quanto agli interessi o al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
– se l’assicuratore della RCA ritarda colpevolmente l’adempimento della propria obbligazione nei confronti del danneggiato, egli può essere condannato quindi solo agli interessi sul massimale, ovvero al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella rivalutazione del massimale, se nel tempo della mora il saggio di inflazione monetaria ha ecceduto quello degli interessi);
– pertanto, per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione, oltre il limite del massimale, non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado (per non incorrere in preclusioni) nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c.

L’assicuratore della RCA è debitore nei confronti della persona danneggiata dall’assicurato di una obbligazione scaturente direttamente dalla legge: all’epoca dei fatti, dall’art. 18 l. 24.12.1969 n. 990 (oggi dall’art. 144 cod. ass.). Questa obbligazione di fonte legale nasce limitata: è la stessa legge, infatti, che ne fissa l’importo massimo in misura pari al massimale minimo previsto dalla legge o, se superiore, dalla polizza. Il limite del massimale è invalicabile, salvo due casi: per le spese di soccombenza o per le conseguenze della mora.

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