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Home Tecnica assicurativa Assicurazione Danni Risk Management Persone: il caso dello PSICOLOGO

Risk Management Persone: il caso dello PSICOLOGO

30 Novembre 2016

 

Caso RMP n.16psicologo 3

Attività: PSICOLOGO

  • Data di nascita: 30/03/1955
  • Sesso: M
  • Stato civile: Coniugato
  • Figli a carico: 1 con disabilità
  • Reddito annuale lordo: 68.000 € 
  • Anzianità contributiva: 36 anni 7 mesi

Vediamo le prestazioni riconosciutegli dalla CASSA PROFESSIONALE

  • INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)

    • 30%:      nessuna
    • 60%:      nessuna
    • 80%:      €  7.188
    • 100%:    € 13.336*
      *N.B.: importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
  • PREMORIENZA

    Cassa professionale      € 4.313 al coniuge
                                           € 1.438** al figlio
    ** importo che spetterà al figlio, con disabilità, senza alcun limite d’età

Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio

Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (ex INDAP) e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Sopra sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico

 

Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio

Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (Cassa Professionisti). Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.

Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.

 

Prestazioni riconosciute:

  1. Nel primo caso in esame, l’invalidità riconosciuta al professionista (30%), non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
  2. Nel secondo caso in esame, l’invalidità riconosciuta al professionista (60%), non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
  3. Nel terzo caso in esame, l’invalidità riconosciuta al professionista (80%), darà luogo ad una prestazione estremamente modesta rispetto al reddito percepito
  4. Nel quarto caso in esame l’invalidità riconosciuta è totale (100%); purtroppo la prestazione liquidata risulta assolutamente insufficiente rispetto al reddito dichiarato

* importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui

N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio


Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State 

  • Psicologo
  • Reddito annuo imponibile: 68.000 €Cattura.2

N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 6 anni 5 mesi
(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.


Commento e soluzioni assicurative:

Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività) e anche rispetto alle necessità di una famiglia così composta, che dovrà far fronte ad una gestione della spesa quotidiana ben al di sopra di quanto percepito come assistenza pubblica.

In caso di premorienza le prestazioni erogate ai superstiti sono molto lontane dal reddito percepito dal professionista e metterebbero in grave difficoltà economica i componenti del nucleo famigliare (moglie e figlio con disabilità)

Si suggerisce la stipula di:

  • di una adeguata polizza temporanea caso morte
  • polizza di tutela infortuni e malattia con capitali congrui, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute)
  • polizza successoria (es. premio unico)
  • Da valutare con attenzione una protezione L.T.C

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