di Pasquale Quaranta 

Rivisto e corretto l’art. 8 della legge sulla responsabilità professionale in campo sanitario. Nei giorni scorsi, infatti, in commissione affari sociali alla camera sono stati approvati gli emendamenti del relatore Federico Gelli (Pd) in materia di obbligo assicurativo e di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice. Via libera, quindi, all’obbligatorietà, per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie, di una copertura assicurativa. Tale misura viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina e nasce anche al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti. Invece, in materia di trasparenza, le aziende del Ssn dovranno chiarire, mediante pubblicazione online, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Inoltre il Mise insieme al ministro della salute, definirà con apposito decreto i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Ivass sarà tenuto a effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture. Per quanto riguarda il soggetto eventualmente danneggiato, invece, le nuove disposizioni gli permetteranno di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa assicurativa è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato. Da parte del relatore, poi, è arrivato l’annuncio di un nuovo emendamento (il 10.50), interamente sostitutivo dell’articolo 10, che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.