di Pasquale Quaranta 

Cambio di programma sul tema della responsabilità professionale in campo sanitario. La Commissione Affari sociali della camera, infatti, ha approvato due articoli aggiuntivi al testo riguardanti il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’azione di rivalsa della struttura sanitaria. Nel primo caso chi avrà intenzione di esercitare in giudizio un’azione tesa a ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria sarà tenuto, preliminarmente, a proporre ricorso dinanzi al giudice competente. Prima dell’avvio di qualunque procedimento, si dovranno tentare, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i tentativi possibili per risolvere il problema. Si presume, inoltre, che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti, comprese naturalmente le compagnie assicuratrici. Sulla nuova disposizione restano, comunque, delle perplessità da parte della forze politiche, Movimento 5 Stelle in primis, ad avviso del quale la norma risulta dannosa per tutti i soggetti coinvolti: pazienti, operatori sanitari e strutture. Per quanto concerne, invece, l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, l’azione potrà essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave e la struttura sanitaria avrà l’obbligo di dare comunicazione all’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. Inoltre, l’azione potrà avvenire nella misura massima di un quinto della retribuzione e, il medico, per i tre anni seguenti al passaggio in giudicato della decisione enunciata nel giudizio di rivalsa, non potrà vedersi attribuire incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Inoltre, nel giudizio il giudice potrà desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria. Infine, l’esercizio dell’azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti renderà improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica. Le novità, però, non dovrebbero finire. Infatti nella seduta di ieri, il relatore Federico Gelli (Pd), ha comunicato che è in corso di svolgimento un approfondimento sulle forme alternative alla copertura assicurativa, già adottate da parte di alcune regioni, e sul tema dell’azione diretta nei confronti delle imprese assicuratrici. Tutto ciò si sta verificando prima dell’esame dell’art. 8 sull’obbligo assicurativo.