Nell’assicurazione della responsabilità civile e al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato: sicché, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore; nel caso, la Corte ha escluso che il locatore avesse azione diretta nei confronti dell’assicuratore del locatario per il risarcimento dei danni seguiti ad un incendio, non sussistendo tra loro alcun rapporto diretto e immediato.

Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13231