Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni. Per esempio:

– interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;

– interruzioni/deviazioni «necessitate» ossia dovute a causa di forza maggiore (per esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (per es. il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

– interruzioni/deviazioni «necessarie» per l’accompagnamento dei figli a scuola;

– brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.