di Daniele Cirioli 

L’iscritto alla gestione separata dell’Inps può mettersi in pensione con i vecchi requisiti (ante Fornero). Infatti, se ha 15 anni di contributi dei quali almeno 5 in regime contributivo al 31 dicembre 2011, può chiedere la pensione mediante la cosiddetta facoltà di computo in regime di «salvaguardia». Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 184/2015 di ieri in cui riepiloga la facoltà riconosciuta agli iscritti alla gestione separata di ottenere la pensione cumulando i vari spezzoni contributivi versati in diverse gestioni (escluse le casse professionali).

La facoltà di computo. La facoltà è disciplinata dall’art. 3 del dm n. 282/1996 e consente di far valere vari periodi contributivi (dipendenti e autonomi) per chiedere l’erogazione di una pensione a carico della gestione separata. Di conseguenza il trattamento pensionistico sarà necessariamente calcolato con la regola contributiva.

Lavoratori destinatari. I destinatari della facoltà di computo, spiega l’Inps, sono gli iscritti alla gestione separata, per tali intendendosi i soggetti che hanno accreditato (in tale gestione) almeno un contributo mensile. In proposito l’Inps precisa che lo status d’iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, perché per la gestione separata sussiste solo l’obbligo d’iscrizione, ma non anche quello di cancellazione. Ciò significa, pertanto, che la facoltà può essere esercitata da chiunque, in qualunque momento, sia tuttora o sia solo stato nel passato un iscritto alla gestione separata (sempreché è ovvio possa far valere le condizioni richieste).

Le condizioni. La facoltà di computo è esercitabile dal lavoratore (iscritto alla gestione separata) che possa far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi che si collocano temporalmente:

a) antecedentemente al 1° gennaio 1996;

b) sia prima che dopo il 1° gennaio 1996.

Attenzione; la facoltà non è invece esercitabile nell’ipotesi in cui gli spezzoni contributivi si collochino soltanto dopo il 1996, perché in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.

Facoltà non obbligo. Il computo, spiega ancora l’Inps, è una facoltà concessa ai lavoratori iscritti alla gestione separata; pertanto si esercita a domanda, con la precisazione che tale esercizio va fatto al momento della presentazione della domanda di pensione. Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte del lavoratore nella domanda di pensione, l’Inps non è tenuto ad applicare il computo e la pensione richiesta è conseguentemente liquidata utilizzando solo la contribuzione accreditata nella gestione separata.

La salvaguardia Fornero. Di particolare interesse è la precisazione dell’Inps riguardo ai requisiti di pensionamento. In via di principio, valgono gli stessi per i lavoratori autonomi del regime contributivo; tuttavia, precisa l’Inps, chi risulti in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantiene il diritto a conseguire la pensione nella gestione separata, utilizzando la facoltà di computo, con i requisiti per i contributivi cosiddetti puri vigenti anteriormente alla riforma Fornero (si veda tabella). Ciò indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.

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