Pagina a cura di Vincenzo Dragani 

Conto alla rovescia per l’allineamento dei piccoli produttori e importatori di sostanze chimiche e articoli che le contengono alle prescrizioni della cd. normativa comunitaria «Reach» (acronimo di «Registration, evalutation and authorization of chemical substances»). A farlo scattare è un comunicato diramato lo scorso 13 ottobre 2015 dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (l’Autorità Ue competente in materia, meglio nota come Echa) con la quale si ricorda il 31 maggio 2018 quale termine ultimo entro cui i soggetti in parola che trattano tali elementi nella misura compresa tra 1 e 100 tonnellate l’anno devono provvedere alla loro relativa registrazione in base alle prescrizioni dettate dal regolamento 1907/2006/Ce sul controllo di produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche. A rendere il termine di scadenza più vicino di quanto non appaia sono i plurimi oneri (come ricordati dalla stessa Ue nel comunicato) da soddisfare per comporre entro i termini previsti il fascicolo di registrazione da presentare all’Agenzia europea.

 

Soggetti obbligati e interessati. Tenuti alla registrazione sono in primo luogo fabbricanti e importatori Ue di sostanze chimiche e miscele nella citata misura, quali (rispettivamente) persone fisiche o giuridiche che fabbricano dette sostanze all’interno dell’Ue e i soggetti che li immettono nello stesso territorio doganale. Obbligati alla registrazione degli elementi chimici utilizzati sono altresì i produttori e gli importatori di articoli (come semilavorati, componenti elettronici, prodotti finiti) contenenti sostanze pericolose nelle stesse suddette quantità e che possono rilasciarle nell’ambiente. Qualora i soggetti indicati risiedano fuori dal territorio comunitario, all’adempimento sono tenuti i loro rappresentanti per l’Ue. A cascata, la nuova scadenza produce oneri anche per i cd. «utilizzatori a valle» (ossia coloro che impiegano le sostanze chimiche nelle proprie attività industriali o professionali), tenuti in virtù dello stesso regolamento 1907/2006/Ce a utilizzare solo elementi registrati, osservare le regole d’uso previste dalle relative schede di sicurezza, rispettare le particolari prescrizioni dettate per quelli pericolosi sottoposti a particolari restrizioni.

 

Gli adempimenti. Oggetto del termine in scadenza è l’obbligo sancito dagli articoli 6 e 7 del regolamento 1907/2006/Ce di registrare presso l’Echa le sostanze chimiche per poter, nel dettaglio: fabbricarle o immettere nel mercato Ue sia tal quali che come componenti di preparati; produrre e commercializzare articoli che le contengono e sono destinati a rilasciarli in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. La registrazione da effettuare entro il 31 maggio 2018 riguarda, in particolare, le sostanze oggetto dell’ultima fase del regime transitorio previsto dal regolamento Reach, ossia quelle: prodotte, commercializzate, utilizzate dopo il 1° giugno 2008; oggetto di preventiva «preregistrazione»; attualmente fabbricate, importate tal quali o utilizzate in articoli in quantitativi (come accennato) compresi tra 1 e 100 tonnellate l’anno, poiché il termine per l’analogo onere relativo alle sostanze gestite tra 100 e 1.000 tonnellate è scaduto il 31/5/2013 e quello relativo alle quantità pari o superiori a 1.000 tonnellate l’anno (1 tonnellata per le cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, 100 per le pericolose per organismi acquatici o ambiente) il precedente 30/10/2010. Al fine di onorare l’appuntamento del 31 maggio 2018 i soggetti in parola sono necessariamente tenuti a una serie di attività prodromiche, coincidenti con: raccolta di informazioni disponibili sulle proprietà delle sostanze (ai fini della loro identificazione); condivisione dei dati rilevati con gli altri analoghi soggetti della filiera (in quanto l’onere deve essere assolto congiuntamente da fabbricanti e importatori, in base al principio «una sostanza, una registrazione»); integrazione delle informazioni mancanti lungo tale catena di approvvigionamento; (se il quantitativo trattato è, inoltre, pari o superiore a 10 tonnellate l’anno) valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza per la loro corretta gestione (da fornire agli utilizzatori a valle); pagamento delle tariffe previste per la registrazione. È utile ricordare che le sostanze identificate come pericolose devono altresì dallo scorso 1° giugno 2015 essere classificate, etichettate e imballate seguendo unicamente (salvo rare eccezioni) le norme previste dal rinnovato regolamento 1272/2008/Ce (c.d. «Clp», acronimo di «Classification, labelling and packaging»), e questo aggiornando, di conseguenza, le misure aziendali di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori come le misure di prevenzione di incidenti industriali rilevanti previste dalla disciplina «Seveso». A mente del regolamento Reach, scattano di conseguenza per i citati utilizzatori a valle l’onere di verificare sia l’avvenuta registrazione a monte ed entro la prevista scadenza delle sostanze da loro utilizzate che le eventuali novità su misure di sicurezza e gestione dei rischi da adottare.

 

Il sistema Reach e le sanzioni nazionali. La registrazione delle sostanze chimiche si pone a fianco degli altri adempimenti imposti dal regolamento 1907/2006/Ce a carico degli operatori del settore al fine di assicurare un’elevata protezione di ambiente e salute umana. Ad accompagnare l’onere di registrazione sono infatti: la necessità di preventiva autorizzazione e il rispetto di peculiari restrizioni previste per l’uso di sostanze ad alto rischio; obbligo di informazione della catena di approvvigionamento sulla loro presenza; la notifica all’Echa dei casi critici. In particolare, l’autorizzazione Ue costituisce condizione per poter legalmente immettere sul mercato o utilizzare sostanze estremamente preoccupanti per la salute e l’ambiente (c.d. «Svhc», tra cui le cancerogene, mutagene, tossiche, persistenti, bioaccumulabili), oggetto di progressiva sostituzione con soluzioni alternative. Le restrizioni coincidono invece con divieti o limiti imposti dalla stessa Ue nella fabbricazione, immissione sul mercato o utilizzazione di un novero di determinate sostanze tra le pericolose. Il meccanismo dell’informazione obbliga infine (a diverso titolo) tutti i citati attori della catena di approvvigionamento (in quanto accomunati dalla caratteristica di essere «fornitori») a comunicare ai destinatari (industriali o professionali e, su richiesta, anche ai consumatori) dei propri beni informazioni su identità e misure di sicurezza relativi alle citate sostanze «Svhc» o agli articoli che li contengono «in concentrazioni superiori allo 0,1% (peso/peso)»; e ciò prescrivendo altresì loro di effettuare in relazione a tali ultimi beni una diretta notifica all’Echa qualora la produzione o l’importazione superi la tonnellata annua. In relazione agli obblighi di informazione e notifica si è recentemente pronunciata la Corte Ue di giustizia, che con sentenza 10 settembre 2015 (causa C106/14) ha sancito come tali oneri sussistono anche in relazione ai prodotti composti da più articoli (contenenti le citate sostanze). A presidio delle norme comunitarie «Reach», lo ricordiamo, vige sul territorio nazionale il sistema sanzionatorio tracciato da due diversi provvedimenti, ossia: il dlgs 133/2009 per la violazione diretta delle norme recate dal regolamento 1907/2006/Ce (Reach); il dlgs 186/2011 per le violazioni del regolamento 1272/2008/Ce (Clp).

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