La possibilità che la condotta dell’infortunato assurga a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento è da circoscriversi a due sole ipotesi: quando non sia in alcun modo collegabile alle mansioni da svolgere oppure quando, pur essendo finalizzata ai compiti assegnati, presenti i caratteri di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative.

Cassazione penale sez. IV, 17/06/2015 n. 28132