di Pasquale Quaranta 

Completato il restyling della colpa sanitaria. Ieri, infatti, la commissione affari sociali della camera ha dato il via libera alla nuova riformulazione dell’art. 6 del testo sulla responsabilità professionale che, oltre al tema della colpa grave in campo sanitario, affronta anche quello relativo all’erogazione delle prestazioni. Addio, quindi, alla colpa grave se il medico rispetta le linee guida. La norma, così come riformulata, prevede che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo nel caso di colpa grave. Quest’ultima, però, sarà esclusa quando saranno rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Importante, inoltre, evidenziare che, in attesa dell’emanazione delle linee guida, è stata inserita una norma transitoria per evitare vuoti normativi prevedendo, l’applicazione della legge Balduzzi. E, a tal proposito, nel corso dei lavori, ha assunto rilevanza la tesi di Franco Vazio (Pd) il quale, durante i lavori della commissione, ha evidenziato che dovrà restare ferma la possibilità per i magistrati di valutare tutti gli elementi che concorrono a definire un atto sanitario al di fuori di quanto previsto dalle linee guida. La commissione affari sociali ha, poi, proseguito l’esame passando all’art. 7 relativo alla responsabilità civile. La principale novità sul tema riguarda la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie che viene allargata anche alle prestazioni svolte in regime non più intramurario, ma in regime di libera professione intramuraria. È stato, poi, confermato il doppio binario di responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Ssn. Novità in arrivo, poi, anche in tema di prestazioni sanitarie. Quelle erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche non costituiranno più offese all’integrità psico-fisica. Importanti sono il consenso informato del paziente, le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida (si veda ItaliaOggi del 30 ottobre 2015). Si appresta, quindi, alla conclusione l’iter travagliato del testo in commissione affari sociali. Negli scorsi mesi, infatti, tra le principali modifiche è emersa quella relativa alla decisione di stralciare la parte relativa alla definizione di atto sanitario in quanto, in base alla tesi espressa dal relatore Federico Gelli (Pd), tema da trattare in modo specifico in un altro provvedimento. Tra le altre novità rispetto all’impianto normativo originario, la responsabilità attribuita al personale medico dotato della specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità poiché saranno loro a gestire l’attività di gestione del rischio sanitario. Affidate al difensore civico, invece, le funzioni di garante per il diritto alla salute. Sostituita, inoltre, la conciliazione con il più articolato istituto della consulenza preventiva, mentre è stata decisa l’istituzionalizzazione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza presso Agenas. Questo avrà il compito di prevenire e gestire i rischi sanitari. Non di poco conto, infine, le novità apportate all’art. 5 sulla trasparenza sui dati: le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno rendere disponibili sul loro sito internet i dati dei risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. La commissione è ora chiamata a esaminare i rimanenti tre articoli del testo che prevedono l’obbligo di assicurazione per aziende sanitarie e strutture; l’istituzione di un fondo di solidarietà e la nomina dei consulenti tecnici e periti nelle cause sulla responsabilità professionale.

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