L’iscritto alla Gestione Separata dell’Inps può mettersi in pensione coi vecchi requisiti (quelli previgenti alla riforma Fornero). Se al 31 dicembre 2011 ha maturato 15 anni di contributi dei quali almeno 5 nel regime contributivo, infatti, può chiedere la pensione mediante la «facoltà di computo» in regime di «salvaguardia».

Le pensioni e i requisiti. Ricorrendo alla facoltà di computo, alle condizioni viste (si veda articolo nella pagina precedente), si può maturare il requisito contributivo per il diritto a una delle seguenti pensioni: vecchiaia; anticipata; d’inabilità; d’invalidità; indiretta ai superstiti; supplementare. Poiché la pensione sarà posta a carico della Gestione Separata, essa non potrà che essere disciplinata (requisiti, misura ecc.) dalle norme che governano le pensioni erogate dalla suddetta gestione, ossia con la disciplina contributiva. Pertanto, i requisiti di accesso e i criteri per il calcolo della pensione sono quelli vigenti per i lavoratori iscritti alla previdenza dopo il 31 dicembre 1995 (c.d. «contributivi puri»).

Pensione di vecchiaia. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (quindi senza alcuna anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), hanno due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (si veda la tabella in pagina).

Pensione anticipata. Hanno due vie anche per maturare il diritto anche alla pensione anticipata, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (si veda la tabella in pagina).

La salvaguardia (requisiti al 31/12/2011). Chi fosse in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo sia dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a tale data, conserva il diritto a conseguire tale pensione nella Gestione Separata, utilizzando la facoltà di computo (c.d. regime di salvaguardia), anche in data successiva. Pertanto, occorre verificare contemporaneamente:

a) il requisito contributivo per la facoltà di computo (15 anni di contributi cui almeno 5 nel sistema contributivo);

b) il requisito dell’importo minimo della pensione (non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale se il soggetto ha un’età inferiore a 65 anni).

Resta fermo inoltre che, in tal caso, l’accesso alla pensione è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011 (le c.d. «finestre») che, per chi si pensiona nella Gestione Separata, prevede lo slittamento dell’erogazione del primo assegno di pensione 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Attenzione, come precisato dall’Inps, l’opportunità può essere fatta valere in ogni tempo.

Pensione d’inabilità. Agli iscritti alla Gestione Separata che possano far valere contributi presso l’Ago dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà di chiedere, nell’ambito della Gestione Separata, il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione d’inabilità. Il trattamento è conseguito, in Gestione Separata, con i requisiti ordinari (sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222/1984). In particolare, la pensione d’inabilità è concessa in presenza di:

a) assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contributi) di cui 156 (3 anni di contributi) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È inoltre richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, la cancellazione da elenchi di categoria (per esempio artigiani) e da albi professionali.

Assegno d’invalidità. Agli iscritti alla Gestione Separata che possano far valere contributi presso l’Ago dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà di chiedere, nell’ambito della Gestione Separata, il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura dell’assegno ordinario di invalidità. L’assegno è conseguito, in Gestione Separata, con i requisiti ordinari (sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222/1984). In particolare, è concesso in presenza di:

a) una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contributi) di cui 156 (3 anni di contributi) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda (non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa).

Pensione indiretta ai superstiti. Nei casi in cui un lavoratore passi a miglior vita, la facoltà di computo è ereditata dai familiari superstiti i quali potranno esercitarla per ottenere la liquidazione della pensione indiretta. In tal caso, la pensione sarà riconosciuta alle condizioni soggettive e oggettive stabilite in via generale per la pensione indiretta. La valutazione della sussistenza delle condizioni per esercitare la facoltà di computo è riferita al lavoratore de cuius che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso delle relative condizioni.

Pensione supplementare. Il titolare di pensione può chiedere, nella Gestione Separata, la pensione supplementare a queste condizioni:

 

  • la pensione già posseduta sia a carico dell’Ago, delle forme esclusive e sostitutive, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché – attenzione (anche) – delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (casse professionali);

     

  • risultino versati contributi alla Gestione Separata e all’Ago o a forme esclusive, sostitutive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, successivamente al pensionamento.

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