Pagina a cura di Cinzia De Stefanis 

 

Non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al registro delle imprese o al Rea della Scia per l’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio (legge n. 204/1985), di agente di affari in mediazione (legge n. 39/1989), di mediatore marittimo (legge n. 478/1968), di spedizioniere (legge n. 1442/1941) e commercio all’ingrosso (dlgs 114/1998). La tassa sulle concessioni governative non va versata in quanto l’inoltro della Scia non ha natura abilitante e non rientra tra le ipotesi contemplate dall’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al dpr n. 641 del 1972. Questo è il chiarimento giunto dall’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all’istanza d’interpello n. 904-682/2015, avanzata dall’Unione regionale delle camere di commercio della Lombardia il 28 luglio 2015. Le Cciaa Lombarde chiedevano chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle segnalazioni certificate d’inizio attività inoltrate al registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio. L’Agenzia delle entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell’articolo 22 della tariffa allegata al dpr n. 641/1972, richiama quanto già espresso nella precedente risposta all’interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013 e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall’inoltro di una Scia scaturisca un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività. Al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell’iscrizione nel registro delle imprese per l’esercizio della relativa attività, la direzione centrale normativa ha richiesto il parere al ministero dello sviluppo economico, che con nota del 24 luglio 2013 prot. 125591 ha chiarito che «i ruoli o elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento di tali attività». In sostanza, il nuovo imprenditore certifica e autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all’amministrazione di avviare immediatamente l’attività.

Con la medesima nota, inoltre, il Mise ha precisato che l’iscrizione nell’apposita sezione Rea ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto iscritto all’esercizio dell’attività. Anche il passaggio dall’apposita sezione all’ordinario registro delle imprese ha efficacia meramente dichiarativa. Inoltre, la direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta della Confederazione italiana degli esercenti commercianti Campania (interpello 954-364 – 2014), avente a oggetto le Scia per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio, ha precisato che alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel Rea dei dati relativi soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa di concessione governativa. La direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione italiana degli esercenti commercianti della Campania (interpello n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014) avente a oggetto le Scia inoltrate per le medesime attività, ha precisato che alle iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative. Conclusione peraltro confermata dalla stessa Agenzia delle entrate in una risposta a una istanza di interpello presentata dalla Camera di commercio di Vibo Valenzia, avente il medesimo oggetto in questione (interpello 954-422/2015).

Le imprese che svolgono l’attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo, di spedizioniere di agente e rappresentante di commercio, devono presentare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività una apposita segnalazione di inizio attività, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge. Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, e inviato telematicamente.

© Riproduzione riservata