Quando in un sinistro stradale sia coinvolto un veicolo, privo di copertura assicurativa, concesso in locazione finanziaria, è esclusa la responsabilità solidale del proprietario/concedente, con quella del locatario e del conducente, trattandosi, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e 196 C.d.S., di ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 27/06/2014 n. 14635