L’IVASS ha avuto modo di verificare che alcune imprese adottano, quale criterio per la determinazione del premio r.c.auto, quello della nazionalità di nascita del soggetto assicurato, applicando, a parità di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo, una maggiorazione tariffaria ai soggetti nati in alcuni Paesi europei ed extraeuropei.

L’Authority rileva che tali prassi presentano un elevato contenuto discriminatorio e richiama il contenuto della Raccomandazione generale del 31 gennaio 2012 adottata dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze r.c.auto, ove si esprime la necessità che le imprese di assicurazione consentano la stipula dei contratti per la r.c.auto, applicando ai contraenti che non abbiano la cittadinanza italiana le medesime tariffe previste, a parità di condizioni, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe svincolate dalla cittadinanza dei richiedenti.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori, l’IVASS richiama le impresea riconsiderare tale criterio di determinazione del premio, ponendo in essere ogni attività che si renda necessaria dal punto di vista organizzativo ed operativo affinché i preventivi elaborati ed i contratti del ramo r.c.auto non tengano in considerazione il Paese di nascita dell’assicurato.