L’articolo 104, comma 7, della Direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di sostituire, nel calcolo dei moduli di rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell’impresa interessata (USP).

La normativa prevede che i parametri specifici possano essere adottati solo previa approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza. Pertanto, una volta recepita la direttiva, le imprese interessate potranno presentare richieste in tal senso a partire dal 1° aprile 2015.

In proposito, l’IVASS sottolinea la necessità di avviare un confronto con le imprese che intendono determinare il requisito di capitale mediante l’adozione di USP, nella convinzione che una conoscenza preventiva possa essere funzionale ad un efficiente espletamento della procedura di autorizzazione.

A questo riguardo, è opportuno che le imprese che intendono ricorrere all’adozione di USP procedano ad una comunicazione all’Istituto volta a dimostrare che, entro la data della richiesta di approvazione, sono in grado di soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) aver implementato un sistema di risk management in linea con i requisiti previsti dall’articolo 44 della Direttiva 2009/138/CE;

b) essere in grado di giustificare il sottoinsieme dei parametri specifici di cui all’articolo 218 degli Atti Delegati adottati dalla Commissione Europea lo scorso 10 ottobre (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#implementing_measures) per i quali si intende richiedere l’approvazione;

c) aver valutato che i parametri specifici determinati dall’impresa rappresentano il proprio profilo di rischio in maniera più adeguata rispetto ai parametri previsti nella formula standard;

d) aver verificato la completezza, l’accuratezza e l’adeguatezza dei dati utilizzati al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dall’articolo 219 degli Atti. A questo riguardo, l’IVASS ritiene opportuno che i dati utilizzati per il calcolo dei parametri specifici siano assoggettati a validazione da parte di un soggetto che possieda il requisito di indipendenza richiesto dal D.Lgs. 39/2010 e dalle relative norme di attuazione;

e) aver sviluppato una conoscenza dei profili di rischio specifici dell’impresa sia a livello di Consiglio di Amministrazione che di Alta Direzione;

f) aver determinato, mediante i metodi standardizzati di cui all’articolo 220 degli Atti, i parametri di cui all’articolo 218 paragrafo 1 degli Atti per tutte le principali linee di business della compagnia;

g) disporre della documentazione utile affinché un soggetto terzo sia in grado di comprendere le analisi preliminari effettuate, le metodologie ed i criteri utilizzati per la determinazione dei parametri specifici;

h) aver predisposto un piano relativo alle implicazioni – in termini di pianificazione del fabbisogno di capitale – per l’eventualità in cui i parametri specifici non siano approvati.

Con riferimento alla determinazione dei parametri specifici, si evidenzia che, come previsto dal citato articolo 104 della Direttiva Solvency II, tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi standardizzati. L’utilizzo di dati esterni è subordinato al soddisfacimento degli ulteriori criteri previsti dall’articolo 219, comma 2 degli Atti.

Tutto ciò premesso le imprese interessate dovranno comunicare all’IVASS entro il 5 dicembre p.v. l’intendimento di determinare il requisito di capitale mediante l’adozione di USP trasmettendo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione corredata dalla documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti sopra richiamati.

La comunicazione dovrà consistere, oltre che nella citata delibera, in un documento sintetico che evidenzi le attività intraprese e i tempi programmati per il pieno soddisfacimento dei requisiti sopra elencati.

Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’IVASS valuterà l’avvio della fase di conoscenza preventiva secondo un programma di approfondimenti graduali da concordare nel dettaglio con l’impresa. L’eventuale prioritizzazione dei lavori sarà fondata sul livello di avanzamento dei lavori evidenziato dall’impresa.