Nell’assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente l’assicurato che, al momento della stipula del contratto, ometta di segnalare all’assicuratore l’esistenza di sintomi ritenuti dei medici in quel momento ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che successivamente emerga che quei sintomi erano invece determinati da una grave malattia non ancora palesatasi né facilmente accertabile al momento della stipula del contratto.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 06/06/2014 n. 12838