di Claudia Marinozzi 

 

Ravvedimento a maglie larghe anche per le imprese di assicurazione per gli adempimenti connessi all’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi incassati di cui alla L. 1216/1961.

Le imprese di assicurazioni, infatti, qualora fosse confermato il restyling del ravvedimento operoso, come delineato dall’art. 44, comma 14 del disegno di legge di stabilità 2015, avranno la possibilità di regolarizzare spontaneamente eventuali errori ed omissioni di obblighi di versamento e denuncia dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961 anche oltre due anni dalla violazione usufruendo di un regime sanzionatorio premiale.

 

Unica causa ostativa sarebbe la notifica di atti di liquidazione e di accertamento (cfr. art. 44, c. 14, punto 2 ddl di stabilità).

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 80/E del 6 agosto 2010, ha chiarito che i soggetti passivi dell’imposta sulle assicurazioni possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs 472/1997 nelle «ipotesi di versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge ovvero in misura inferiore al dovuto» nonché nei casi di «denuncia omessa/tardiva o infedele».

Analogamente, nelle istruzioni alla compilazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2013, è specificato che «sia nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele sia nel caso di versamenti effettuati oltre i limiti di legge ovvero in misura inferiore al dovuto, è possibile avvalersi, per ridurre le sanzioni previste dall’art. 24 [della L. 1216/1961] dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs 472/1997».

Con le novità in corso di introduzione, quindi, anche i soggetti passivi dell’imposta sulle assicurazioni prevista dalla L. 1216/1961 potranno regolarizzare eventuali errori od omissioni usufruendo delle nuove ipotesi di ravvedimento di cui alle lettere a) bis, b) bis e b) ter che, in caso di conferma del testo dell’art. 44, c. 14 del ddl di stabilità, saranno inseriti nell’articolo 13, comma 1 del dlgs 472/1997.