Se nelle condizioni generali del contratto di assicurazione si specifica che, in caso di perdita totale del bene assicurato per furto o rapina, a pena di decadenza, oltre alla denuncia, l’assicurato deve inviare all’impresa:

–          l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico registro automobilistico);

–          la carta di circolazione e il certificato di proprietà;

–          la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;

–          la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);

–          la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;

–          ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa.
e, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni della garanzia di polizza, l’assicurato non è stato in grado di fornire alla Compagnia alcuna documentazione comprovante l’acquisto e il pagamento dell’autoveicolo in ipotesi rubato, e neppure il certificato di spossessamento, poiché la produzione dei predetti documenti è individuata nel contratto a pena di decadenza del diritto di risarcimento, deve essere accolta l’eccezione preliminare di inoperatività della polizza, a nulla rilevando, a fronte delle specifiche disposizioni contrattuali, la dedotta impossibilità di produrre la prova di acquisto e pagamento del mezzo, essendo stato acquistato il mezzo rubato in contanti da un privato.

Tribunale di Bologna, sez. III Civile, sentenza del 5 agosto 2014