di Stefano Manzelli  

 

In caso di fusione dell’ente intestatario dei veicoli resta necessario dare comunicazione al Pubblico registro automobilistico. Ma questa formalità non è più necessaria in ipotesi di trasformazioni societarie o se il proprietario varia solo i propri dati anagrafici. Basterà infatti annotare queste modifiche alla motorizzazione.

Lo ha chiarito l’Aci con la circolare n. 6498 del 31 ottobre 2014. L’art. 94/4-bis del codice disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale dettaglia queste ipotesi evidenziando che non sfuggirà alla sanzione di 705 euro chiunque verrà pizzicato dal 4 dicembre prossimo con un veicolo munito di filiera oscurata. La riforma, in vigore dal 3 novembre, prevede che la comunicazione delle nuove modifiche formali venga effettuata solo alla motorizzazione e per questo la novella non interessa il Pra, se non marginalmente. Innanzitutto perché gli sportelli telematici degli automobilisti non sono abilitati a effettuare questo tipo di annotazioni. Poi perché le cose si complicano in caso di immatricolazione/passaggio di proprietà con contestuale annotazione dell’intestazione temporanea. In questo caso sarà quindi necessario attendere le indicazioni ministeriali, specifica la circolare. Circa la variazione della denominazione dell’ente che rende obbligatoria l’annotazione solo al Ced della motorizzazione si tratta di tutte quelle vicende che danno luogo a trasformazioni societarie, specifica la nota centrale. Ad esempio la trasformazione di una società di persone in società di capitale. L’obbligo di effettuare l’annotazione al Pra permane però in caso di atti di fusione o incorporazione societaria. Anche per le variazioni dei dati anagrafici del soggetto intestatario del veicolo la formalità di annotazione al Pra non è più necessaria. Per quanto riguarda l’intestazione dei veicoli resta obbligatoria l’annotazione al Pra in caso di leasing, riservato dominio e usufrutto.

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