Infortuni

Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 258 – novembre 2014

Qualche tempo addietro mi è capitato di effettuare delle ricerche su come individuare i beneficiari di una polizza infortuni per il caso di morte – qualora essi fossero stati genericamente indicati nelle persone degli eredi legittimi o testamentari – e come ripartire il capitale previsto per tale evento in siffatta polizza, in presenza di più eredi e di successione ab intestato. Nel caso in esame si trattava di una polizza cumulativa stipulata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, con capitali assicurati in funzione di multipli della retribuzione annua e variabili a seconda che l’evento “infortunio” fosse riconducibile ad infortuni professionali o extra-professionali. La polizza in questione, alla garanzia “morte”, dispone: “Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati” e l’assicurata, deceduta in occasione di un viaggio all’estero, non aveva lasciato testamento ed aveva come eredi legittimi il marito, la madre ed un fratello.
Il sinistro risultava gestito da un broker, che riteneva che il capitale assicurato, appunto perché destinato agli eredi legittimi o testamentari, avrebbe dovuto essere ripartito non in parti eguali, ma secondo altri non chiari criteri, invocando l’applicazione dell’art. 582 del codice civile e pretendendo l’attribuzione dei due terzi della somma garantita in favore del vedovo ed il restante terzo da liquidarsi alla madre ed al fratello superstiti.
Altra particolarità della pratica è che vi era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vedovo, che si proclamava unico erede della defunta moglie, ed altro atto autentificato da notaio da cui, al contrario, emergeva che oltre al marito esistevano come eredi la madre ed un fratello; si trattava quindi di stabilire quale validità attribuire a questi due contrastanti documenti.
La polizza in questione, come accennato, risultava stipulata dal datore di lavoro dell’infortunata, che aveva acceso questa assicurazione per garantire “tutti i dipendenti della Spett.le Contraente, incluso il direttore Generale”, in adempimento a quanto previsto dal contratto di lavoro integrativo aziendale.

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