L’educazione finanziaria alla base della tutela del risparmiatore. Un impegno che al momento stanno portando avanti solo le authorities, che si stanno muovendo autonomamente in mancanza di precisi punti legislativi di riferimento. Nella sezione dedicata alle banche del rapporto «Consumerism 2014» sono passati in rassegna gli strumenti utili che permettono al consumatore dei servizi finanziari di muoversi con le dovute tutele. Agcm, Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip hanno attivato un apposito link nel sito internet istituzionale dedicato all’educazione o alla tutela del risparmiatore/investitore, sottoscrivendo anche un protocollo d’intesa, il 9 giugno 2010, finalizzato a realizzare congiuntamente iniziative di educazione finanziaria, anche a mezzo di un portale web comune, dove il consumatore può reperire materiali educativi e strumenti di supporto tecnico. L’impegno delle authorities, sottolinea il rapporto, è destinato ad acquisire ancora più rilevanza nel prossimo futuro, con l’istituzione di tre nuovi organismi europei. I tre regolamenti istitutivi, in particolare, ripropongono per ciascuna authority la competenza relativa alla protezione dei consumatori e, in questo ambito, attribuiscono loro «un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità sul mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori nell’intero mercato interno, anche tramite… il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle formative educative da parte delle autorità competenti». Degna di nota, inoltre, secondo la ricerca, è l’azione posta in essere dalla Banca d’Italia, che ha dedicato un’apposita sezione del proprio sito internet all’educazione finanziaria e ai rapporti con il cittadino, proprio per rendere disponibili documenti illustrativi dei servizi e dei prodotti finanziari di facile comprensione, oltre a una serie di studi di carattere più approfondito. La Banca d’Italia, inoltre, ha anche concordato un apposito memorandum d’intesa con il Ministero dell’istruzione per la realizzazione congiunta di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani nel mondo della scuola. Strumento decisivo per la tutela dei risparmiatori, secondo il rapporto, è l’Arbitro bancario e finanziario, che rappresenta un sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari, in relazione ai prodotti e servizi erogati alla clientela. I punti di forza sono rappresentati dalla semplicità, speditezza ed economicità che connotano la procedura stessa, contrariamente a quanto accade nei ricorsi alla giustizia ordinaria. L’efficacia dello strumento, sottolinea la ricerca, è testimoniata dal numero crescente di ricorsi presentati ogni anno dalla clientela, a partire dal 2009, anno in cui l’Arbitro bancario e finanziario ha iniziato a operare. L’importanza dell’Abf trova ulteriore riscontro anche in ambito europeo. Infatti, in tema di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sono stati adottati diversi provvedimenti da parte del legislatore europeo. In particolare, l’indagine prende in considerazione la direttiva 2008/52/Ue, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, attraverso la quale si è rilevata la necessità di garantire all’interno del mercato dell’Unione europea procedure extragiudiziali e alternative, poiché ritenute necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. Il legislatore nazionale, nella fase di attuazione della disciplina europea, ha equiparato l’Abf, sul piano processuale, ai procedimenti di conciliazione obbligatoria, previsti per le controversie relative ai contratti stipulati nel mercato bancario e finanziario. Il ruolo strategico della risoluzione alternativa delle controversie, a livello europeo, è stato poi ribadito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con la direttiva 2013/11/Ue, dove il legislatore ha inteso stabilire una serie di requisiti di qualità per le procedure Adr, al fine di elevare il livello di protezione del consumatore e dunque contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. Nel provvedimento si precisa, però, che tali obiettivi possono essere perseguiti a condizione che sul mercato vengano assicurati prezzi ragionevoli, qualità superiore, maggiore varietà e rigide norme di sicurezza per beni e servizi, ma soprattutto l’accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi.