di Stefano Manzelli  

 

Nessuna disposizione impedisce di prestare un veicolo a un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. Nell’ambito familiare in particolare l’uso promiscuo dei mezzi è libero e non deve essere assolutamente annotato. Lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare n. 300/a/7812/14/106/16 del 31 ottobre 2014. Da ieri è in vigore l’obbligo di annotare le variazioni delle generalità dell’intestatario del veicolo e del suo utilizzatore esclusivo per più di 30 giorni. Con l’emanazione delle circolari del ministero dei trasporti del 10 luglio e 27 ottobre sono state dettagliate le formalità burocratiche della riforma contenuta nel nuovo articolo 94/4° del codice stradale e nel relativo regolamento stradale (art. 247-bis). In pratica non sfuggirà alla sanzione di 705 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità del mezzo oscurata. Ma solo decorsi almeno 30 giorni dal 3 novembre scorso, data di attivazione materiale delle procedure informatiche che hanno dato il via definitivo alla riforma. Con la circolare del Viminale si è di fatto confermata la portata limitata del nuovo obbligo che già esclude gli utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto professionale di persone e cose e i familiari conviventi che hanno disponibilità in comodato di un veicolo di famiglia. In ogni caso se il mezzo è utilizzato in modalità promiscua per tutti i componenti familiari anche se non conviventi non vi è alcun obbligo di annotazione. Nessuna norma infatti impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia da parte di un soggetto diverso dal proprietario, specifica la nota. Nessun obbligo anche per i dipendenti che utilizzano veicoli a titolo di fringe benefit o per uso promiscuo casa lavoro. In ogni caso dovrà trattarsi di atti di assegnazione posti in essere anche in forma orale dal 3 novembre perché per quelli precedenti non vi è nessun obbligo particolare. La multa potrà essere contestata solo all’avente causa che non necessariamente coincide sempre con il conducente. Obbligato in solido sarà sempre il proprietario del veicolo, conclude la circolare.

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