Pagina a cura di Stefano Manzelli  

 

Può stare tranquillo il papà che presta l’auto al figlio, o ad amici e conoscenti. Stesso sollievo anche nella maggior parte dei casi delle vetture aziendali assegnate come fringe benefit. Da oggi, infatti, solo chi utilizzerà veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa ed esclusiva, per oltre 30 giorni, dovrà prestare attenzione all’obbligo di annotazione alla Motorizzazione per non incorrere in una multa salata, con il ritiro del libretto. L’operazione burocratica ha un costo contenuto, ma non è richiesta, appunto, in caso di comodato tra familiari conviventi e in genere per chi utilizza mezzi professionali o veicoli aziendali assegnati come fringe benefit o per uso casa-lavoro, che al momento restano esenti dall’obbligo di tracciabilità introdotto dall’art. 94/4-bis del codice stradale.

Restano però sul tappeto tanti punti oscuri sulla discussa riforma sulla quale a breve sono attese ulteriori indicazioni del ministero dell’interno. In ogni caso le multe potranno scattare solo dal 4 dicembre in relazione agli atti di messa a disposizione dei veicoli posti in essere dal 3 novembre 2014. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con le circolari nn. 15513 e 23743 rispettivamente del 10 luglio e 27 ottobre 2014. L’art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori.

Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale specifica grossolanamente queste ipotesi evidenziando che non sfuggirà alla sanzione di 705 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità del mezzo oscurata. Attenzione quindi all’uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di 30 giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Sulla delicata questione del comodato dei veicoli aziendali è intervenuta la circolare del 27 ottobre specificando che devono ritenersi esclusi dall’obbligo formale i veicoli assegnati a titolo di fringe benefit o per un uso promiscuo casa-lavoro. Siccome la ratio della norma «è da ricercare nell’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli», si deve ritenere, prosegue il ministero nella nota del 27 ottobre, che l’annotazione della intestazione temporanea presupponga l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Quindi saranno certamente esclusi dall’obbligo formale anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipendenti. E probabilmente anche i veicoli messi a disposizione dei familiari non conviventi senza alcun atto formale, a titolo di liberalità e senza vincoli. Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del Ced. Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. In caso di successione in corso anche l’erede che circolerà con il mezzo intestato alla persona scomparsa dovrà curare questa formalità. E questo obbligo riguarderà anche il «rent to buy» e i veicoli appartenenti al patrimonio di un trust. L’onere di comunicazione compete all’avente causa, ma tra gli addetti ai lavori emergono già criticità connesse alla notifica delle contravvenzioni e all’obbligo di delazione per i punti patente.

Le maggiori preoccupazioni però al momento si registrano sul fronte molto diffuso dei veicoli familiari dati in uso ai figli e ai nipoti a titolo liberale. In attesa delle opportune indicazioni dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, che dovranno chiarire definitivamente la portata degli aspetti sanzionatori, si evidenzia che l’utilizzo di un mezzo di famiglia senza esclusività resta libero e senza necessità di annotazione alcuna.

Anche se l’utilizzatore ha contratto una polizza a suo nome, infatti, non è detto che il mezzo sia nella sua completa esclusiva disponibilità. Gli organi di polizia stradale potrebbero consigliare ai più precisi di annotare comunque l’uso privato del mezzo di famiglia e in effetti questa formalità ha un costo marginale (attorno ai 50 euro tramite le agenzie abilitate come centro servizi motorizzazione).

Ma si può immediatamente obiettare che senza un comodato o un altro atto formale di messa a disposizione a titolo esclusivo e personale del veicolo la stessa motorizzazione non sarà in grado di iscrivere alcuna formalità. In buona sostanza nella generalità dei casi sia che si tratti di veicoli aziendali dati in uso formale ai propri dipendenti sia che si tratti di mezzi messi a disposizione dei familiari per esigenze generali di mobilità non occorrerà annotare nulla. E in caso di contenzioso sarà facile dimostrare che il veicolo a disposizione del conducente non gli è stato assegnato a titolo personale ed esclusivo.

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