Nell’ambito delle attività lavorative svolte in un cantiere edile, la normativa individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi sono

–          il responsabile dei lavori
–          e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Quanto al responsabile dei lavori, a esso compete di svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 494/96.

Egli ha quindi l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati a operare.

Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a tale figura professionale la legge (art. 5 d.l.vo n. 494/96) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.

In particolare, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

Allo stesso spetta, altresì, di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi P.O.S.

Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono assegnati, tra gli altri compiti, anche quelli di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori, di vigilare sulla corretta osservanza dello stesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al PSC, oltre che di accertare la scrupolosa applicazione, da parte delle imprese, delle corrette procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

Si tratta, quindi, di compiti di “alta vigilanza” che, seppur non necessariamente implicano una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità dei lavoratori.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 7 novembre 2013 n. 44977