Pagina a cura di Daniele Cirioli  

 

Fisco soft sulla pensione integrativa a chi non ha dedotto i contributi. Se durante l’anno passato (il 2012) il proprio datore di lavoro non è riuscito a dedurre interamente i contributi versati a un fondo pensione e se ciò non è stato possibile nemmeno autonomamente, in sede di denuncia dei redditi quest’anno con il modello 730 o con Unico, c’è ancora un mese di tempo per porvi rimedio: si può chiedere, infatti, di scontare le tasse da pagare sulla futura pensione di scorta. La comunicazione va fatta al proprio fondo pensione entro il prossimo 31 dicembre, indicando l’importo dei contributi non dedotti. Così facendo, all’atto di erogazione della pensione, il fondo pensione escluderà dalle tasse (cioè dall’Irpef) la quota di prestazione corrispondente all’importo dei contributi non dedotti.

Fisco soft sulle pensioni di scorta. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari è una «pensione», ossia una rendita versata periodicamente dal fondo pensione a favore dell’iscritto (in genere un lavoratore) quale controprestazione del versamento, da parte dell’iscritto a favore del fondo pensione, dei contributi durante la vita lavorativa. Un po’ come succede con l’Inps che gestisce il sistema di previdenza obbligatorio. I fondi pensione, però, accanto alla rata mensile prevedono anche l’erogazione di un’altra tipologia di prestazione: la liquidazione di un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa (quando si pagano i contributi), i lavoratori possono ottenere delle anticipazioni dal fondo pensione. Quale che sia la prestazione erogata le tasse vengono sempre applicate secondo due quote: una relativa alla quota dei rendimenti e l’altra relativa alla quota capitale. La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far «guadagnare» all’iscritto. I versamenti (Tfr e/o contributi) fatti al fondo, infatti, producono un interesse (pari al guadagno degli investimenti operati dal fondo pensione) a favore dei lavoratori. Tali rendimenti pagano le tasse nella misura dell’11% in via definitiva, a titolo d’imposta sostitutiva Irpef e rappresenta una delle caratteristiche della previdenza integrativa, cioè la previsione di un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati sia per le prestazioni erogate. Questo regime di favore si applica dal 1° gennaio 2007, ossia sui contributi pagati da tale data e, di conseguenza, per le prestazioni afferenti agli stessi contributi.

Lo sconto fiscale sui contributi. Per quanto riguarda i contributi (le somme versate periodicamente al fondo pensione per costruire la rendita/pensione di scorta al netto del Tfr), le vecchie regole rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2006, sancivano a favore di tutti i contribuenti (dipendenti, soci cooperative, agricoli, imprenditori, autonomi ecc.) il diritto alla deduzione dal reddito complessivo fino a un limite da individuarsi nel valore minore tra i seguenti importi: a) il 12% del reddito complessivo e b) euro 5.164,57 (10 milioni di vecchie lire). Prevedeva, inoltre, che se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione poteva competere su di un importo complessivo non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive e comunque nel rispetto dei predetti limiti (12% del reddito complessivo o euro 5.164,57).

La disciplina che si applica dal 1° gennaio 2007, invece, risulta più semplice e, soprattutto, più conveniente ai contribuenti. È stato eliminato il doppio vincolo per la deduzione massima (è stato eliminato il rispetto del tetto del 12% del reddito), cosicché i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ne deriva il diretto beneficio a favore dei titolari di reddito inferiore a 43.038 euro che, nella passata disciplina, rappresentava il limite di reddito fino al quale i contributi potevano essere dedotti sempre in una misura inferiore a euro 5.164,57 (rappresentata dal 12% del reddito complessivo); e rappresentava anche il limite di reddito oltre il quale i contributi, anche se versati per un importo maggiore, potevano essere dedotti sempre e comunque fino a quel massimo di 5.164,57 euro (il 12% di 43.038 è proprio 5.164,57). Con l’eliminazione del vincolo percentuale anche chi consegue redditi inferiori a 43.038,00 euro (per esempio un reddito pari a 25 mila euro) ha la possibilità di dedurre i contributi fino a 5.164,57 euro, cosa impraticabile nella precedente disciplina (nell’esempio precedente, con le vecchie regole si poteva dedurre un importo massimo di contributi di 3 mila euro, pari al 12% di 25 mila euro). Ciò diventa tanto più significativo se si considera che, come nella passata disciplina, il limite di deducibilità tiene conto di un unico plafond costituito dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari (per esempio nel caso di fissazione autonoma da parte del lavoratore della contribuzione) sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro a fondi di previdenza (art. 105, comma 1, del Tuir), con eccezione del Tfr. La nuova disciplina conserva dal passato la possibilità di fruire della deduzione fiscale anche in relazione ai contributi versati nell’interesse di persone a carico (art. 12 del Tuir), purché le stesse si trovino in tale situazione (di carico fiscale). La deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale le persone sono a carico e per l’ammontare di contributi non dedotto dalle stesse persone, fermo restando il limite di euro 5.164,57.

L’appuntamento di fine anno. Per la quota di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, compresa la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, il lavoratore-contribuente deve darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stato fatti i versamenti. Perché serve questa comunicazione? Perché a essa è legato un particolare beneficio a favore del lavoratore. Infatti, la comunicazione concerne l’importo di contributi non dedotto nella dichiarazione dei redditi e, proprio perché non dedotti dalla dichiarazione dei redditi, la relativa quota di prestazioni va esclusa dalla tassazione: la comunicazione, dunque, serve a mettere il fondo pensione nelle condizioni di applicare l’esclusione fiscale. Si tratta di un’analoga comunicazione che già andava fatta in base al vecchio regime fiscale entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo. L’appuntamento di fine dicembre (il modello è in pagina) concerne i contributi che sono stati versati nel 2012 e che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi proprio relativa all’anno 2012 (Unico/2013 o 730/2013).

Occhio al Cud. I lavoratori dipendenti possono verificare la situazione di mancata deducibilità dei contributi dal proprio modello Cud che gli è stato consegnato a marzo di quest’anno, dal loro datore di lavoro. In particolare gli importi di contributi non dedotti è indicato nella casella 121 del Cud «Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2».

Se si va in pensione? Qualora l’iscritto intendesse accedere alla prestazione pensionistica entro il 31 dicembre 2013, la comunicazione dei contributi non dedotti va inviata al fondo pensione unitamente alla richiesta della stessa prestazione pensionistica.

Comunicazione autonoma per i familiari «a carico». È stato ricordato, in precedenza, che è possibile fruire della deduzione fiscale anche in relazione ai contributi versati nell’interesse di persone a carico. Qualora l’iscritto avesse uno o più familiari a carico che versino contributi previdenziali e l’ammontare complessivo dei contributi versati avesse superato il limite fiscalmente deducibile, occorre che il familiare a carico alleghi una specifica comunicazione oltre a quella già presentata dall’iscritto.

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