di Daniele Cirioli  

 

La riduzione del costo del lavoro passa dalla prevenzione degli infortuni. Premi e contributi dovuti all’Inail potranno infatti essere ridotti in considerazione dell’andamento infortunistico aziendale, con criteri che saranno definiti da un apposito decreto interministeriale lavoro-economia. Nessuno sconto potrà però riguardare la copertura Inail prevista per il lavoro accessorio (il premio su ogni voucher di 10 euro resterà del 7%), per gli infortuni in ambito domestico (si continuerà pertanto a pagare 12,91 euro l’anno), per i lavoratori domestici (colf, badanti) e per gli apprendisti. È quanto prevede il maxiemendamento alla legge di stabilità su cui ieri è stata votata la fiducia al senato e che stanzia per l’agevolazione un miliardo di euro per il 2014, 1,1 miliardi di euro per il 2015 e 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

 

Sconti alla imprese sicure.

La riduzione dei premi sarà applicata, spiega la norma, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe che sarà effettuato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. Dovrebbe trattarsi di un rafforzamento del sistema premiale già vigente (cosiddette «oscillazioni dei premi») che, di norma, si applica alle imprese con un’anzianità operativa di almeno un biennio. Ma l’esclusione delle aziende più giovani non dovrebbe riguardare anche la nuova riduzione: la norma precisa infatti che il predetto decreto dovrà definire «anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio».

 

Indennizzi più pesanti.Sempre sul fronte Inail, il maxiemendamento interviene a disporre una parziale rivalutazione degli indennizzi per danno biologico. A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, e in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», è riconosciuto un aumento delle indennità dove dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo accertati dall’Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. La tabella dell’indennizzo del danno biologico è strutturata in modo tale da liquidare un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, e una rendita per quelle pari o superiore al 16%. Il valore finanziario del punto base unitario di indennizzo (procedura ereditata dalla giurisprudenza), definito «punto Inail», riferito al grado e alla classe d’età iniziali, è stabilito pari a euro 826,34 (vecchie lire 1 milione e 600 mila) per crescere in misura progressiva all’aumentare del grado. Con la rivalutazione, dal prossimo anno, dovrebbe superare i mille euro.

 

Superstiti «limitati».Ultima novità interessa i superstiti. Si tratta della rendita spettante agli eredi del lavoratore deceduto a seguito di infortunio e che viene determinata sulla retribuzione annua dello stesso lavoratore deceduto. In rapporto a tale retribuzione è calcolata e liquidata ai superstiti nelle seguenti misure (50% al coniuge; 20% a ciascun figlio; 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile; 20 % a ciascun genitore naturale o adottivo in mancanza di coniuge e figli; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle in mancanza di coniuge e figli). Con una modifica all’art. 85 del Testo unico Inail, infatti, si vincola sempre e comunque al massimale Inail (euro 29.682,90 fino al 30 giugno 2014) il calcolo della rendita spettante agli eredi del lavoratore morto in conseguenza dell’infortunio. In precedenza, invece, la rendita veniva calcolata secondo i criteri della «retribuzione effettiva» del lavoratore, senza tuttavia un diretto vincolo della misura al massimale periodicamente stabilito dall’Inail.

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