Con il decreto delegato del 23 luglio 2013, n. 89, la Repubblica di San Marino, attuando le disposizioni contenute nell’art. 33, comma 1, della legge 21 dicembre 2012, n. 150, della medesima Repubblica, ha istituito l’imposta sulle assicurazioni contro i danni.

Il decreto delegato è entrato in vigore lo scorso 1° luglio; tuttavia, l’applicazione dell’imposta è subordinata alla emanazione di un Regolamento del Congresso di Stato, attuativo di tale decreto, che dovrà essere adottato entro il prossimo 30 novembre.

L’ANIA ha preso contatto con le autorità finanziarie locali onde approfondire alcuni aspetti della normativa, come detto approvata con il decreto del 23 luglio scorso.

Presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta

Va anzitutto sottolineato che il decreto individua quali soggetti passivi del tributo le compagnie di assicurazione sammarinesi ed estere – per tali intendendo le compagnie che concludono contratti aventi per oggetto rischi ubicati nella Repubblica di San Marino, rispettivamente autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in San Marino e soggette alla vigilanza della Banca Centrale di San Marino ovvero autorizzate dal Paese di origine – con l’intento, a noi espressamente riferito dalle autorità fiscali, di evitare che l’onere dell’imposta ricada sui contraenti.

Tale principio segna una significativa differenza rispetto all’assetto normativo della citata legge n. 1216 dove, ai sensi dell’art. 17, è esplicitamente ammessa la rivalsa dell’imposta nei confronti del contraente, mentre nel decreto in commento l’esercizio della rivalsa verso il contraente non è contemplata.

L’imposta si applica nella misura del 4% proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio, limitatamente alle assicurazioni dei rami danni aventi ad oggetto rischi ubicati nel territorio della Repubblica, e non cessa di essere dovuta in caso di restituzione, totale o parziale, del premio per qualsiasi causa da parte della compagnia (cfr. artt. 2 e 6).

 Territorialità

Per quanto riguarda i criteri identificativi ai fini dell’ubicazione del rischio, il decreto (cfr. art. 4) riproduce pressoché integralmente gli stessi contenuti dell’art. 1 della legge n. 1216 del 1961 con riferimento alle assicurazioni riguardanti i beni immobili, i veicoli, navi od aeromobili nonché le assicurazioni riguardanti le merci trasportate.

Al di fuori delle ipotesi in cui l’ubicazione del rischio non può fondarsi su criteri oggettivi (quali, ad esempio, la collocazione di un immobile o l’immatricolazione di un veicolo) il decreto indica come criterio residuale la residenza del contraente o, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica, il luogo ove insiste la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate.

A tale proposito le autorità locali hanno precisato che deve essere assunta la residenza anagrafica del contraente.

Il decreto delegato, inoltre, stabilisce che le compagnie estere autorizzate a concludere contratti aventi per oggetto rischi ubicati nella Repubblica di San Marino devono nominare un rappresentante fiscale solidalmente responsabile con la compagnia al fine di adempiere agli obblighi di denuncia e versamento (cfr. art. 3). Dal dispositivo sembra potersi desumere che qualora la compagnia disponga in loco di un agente assicurativo lo stesso possa assumere anche la qualifica di rappresentante fiscale.

A tale proposito, peraltro, non è chiaro se la nomina del rappresentante fiscale sia obbligatoria anche nelle ipotesi in cui l’iniziativa a stipulare all’estero una polizza a copertura di rischi ubicati in San Marino parta direttamente dal contraente – sia esso residente o meno in San Marino – on line oppure telefonicamente ovvero nel caso in cui sia il contraente a recarsi fisicamente presso un’agenzia di assicurazione situata al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino. Per le ipotesi da ultimo richiamate appare soccorrere l’art. 4, comma 3, del decreto nella parte in cui stabilisce che relativamente ai contratti stipulati all’estero è la compagnia estera ad essere direttamente obbligata al versamento dell’imposta.

La tesi sembra avvalorata anche dalle specifiche modalità di versamento dell’imposta (una tantum entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i premi sono stati incassati) previste dall’art. 9, comma 3, del decreto con riferimento ai contratti stipulati su iniziativa del contraente e senza l’ausilio dell’intermediario sammarinese.

In merito appare opportuno rilevare che, da quanto emerso durante i colloqui con le autorità sammarinesi, le compagnie autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino devono comunque avvalersi di intermediari residenti.

Obblighi di tenuta del registro dei premi

Il decreto prevede che le compagnie sammarinesi ed estere nonché i rappresentanti fiscali di queste ultime devono tenere, per ogni esercizio annuale, il registro dei premi nel quale registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, direttamente o tramite gli intermediari assicurativi, per i premi ed accessori in dipendenza dei contratti di assicurazione (cfr. art. 7).

Con riguardo al registro dei premi non sono state stabilite forme particolari.

Termini per gli adempimenti di denuncia e versamento

Per quanto riguarda gli obblighi di versamento, il decreto delegato (cfr. art. 9) prevede che le compagnie sammarinesi e i rappresentanti delle compagnie estere liquidino all’Ufficio Tributario, entro il mese solare successivo al trimestre precedente, l’imposta dovuta sui premi, accessori ed eventuali conguagli incassati nel trimestre precedente, salva la fattispecie sopra riferita del versamento in unica soluzione, entro febbraio dell’anno successivo, dell’imposta relativa ai contratti stipulati all’estero su iniziativa diretta del contraente senza l’intervento di un intermediario assicurativo sammarinese.

Entro il 31 maggio di ciascun anno le compagnie sammarinesi (rectius, le compagnie autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino) ed i rappresentanti fiscali delle compagnie estere devono presentare al suddetto Ufficio Tributario la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, procedendo contestualmente al versamento dell’eventuale conguaglio. Le modalità di versamento sono demandate al già menzionato Regolamento di attuazione, attualmente in fase di predisposizione.

Il decreto delegato prevede un periodo transitorio; in particolare, viene previsto che per i premi che saranno incassati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Regolamento attuativo del Congresso di Stato ed il 31 dicembre 2013, l’imposta sarà versata entro il primo mese successivo al primo trimestre 2014 – quindi entro il 30 aprile 2014 – unitamente all’imposta dovuta per il medesimo trimestre (cfr. art. 15).

Fonte: ANIA