di Antimo Di Geronimo  

 

Se un alunno incorre in un infortunio, mentre l’insegnante perde di vista gli alunni attardandosi sulla soglia dell’aula, l’amministrazione paga i danni, ma poi si rivale sul docente. E’ quanto si evince da una sentenza della II sezione centrale d’appello della Corte dei conti (543/2013, depositata il 24 settembre scorso).

Il caso riguardava una docente che era stata condannata in I grado a risarcire all’amministrazione 15mila euro, a causa di un danno erariale di circa 226mila euro, intervenuto a seguito di un grave infortunio occorso ad un alunno di scuola elementare durante l’orario di lezione dell’insegnante. I giudici di I grado, peraltro, avevano esercitato il potere di riduzione tipico della Corte dei conti in caso di illeciti colposi. E avevano condannato la docente a versare all’amministrazione solo 15mila euro. Ma l’insegnante non si era rassegnata e aveva presentato appello. I giudici di I grado avevano ritenuto sussistente la colpa grave dell’insegnante perché «dopo aver lasciato la porta aperta con la maniglia in posizione pericolosa» si legge nella sentenza, la docente si era «attardata sulla soglia perdendo in tal modo il controllo visivo degli alunni per il tempo sufficiente a dar luogo all’evento», in ciò escludendo la repentinità dell’evento e quindi la sua imprevedibilità, senza considerare che «la presenza di bambini in tenera età (omissis) unitamente alle circostanze di insicurezza del luogo (riconosciute dalla stessa convenuta) esigevano un costante e attento impegno in vigilando». E a causa di questa imprudenza un bambino si era procurato « un forte trauma contusivo all’occhio destro con scoppio del bulbo oculare, con postumi invalidanti di natura permanente.».

Di qui la condanna in primo grado e il successivo appello. Nel ricorso, però, la docente aveva chiesto in via principale di ottenere una riduzione dell’importo da versare all’amministrazione. E siccome la Procura aveva emesso un parere favorevole, la Corte ha ritenuto di accogliere la domanda, confermando la sentenza di I grado nel merito, ma disponendo la riduzione dell’importo a carico della docente da 15mila a 4500 euro, più interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. In questi casi, peraltro, il decreto Brunetta prevede anche una specifica ipotesi di responsabilità disciplinare, punita con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi. Che insorge proprio quando il comportamento del dipendente determina la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno (si veda l’art. 55-sexies).

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