Come è noto, l’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 contiene due fondamentali enunciazioni: da un lato, la compenetrazione dell’imposta di bollo nell’imposta sulle assicurazioni; dall’altro, l’esenzione dei contratti di assicurazione da formalità di registrazione e dall’imposta di registro.

Per effetto della suddetta disposizione l’imposta di bollo è compenetrata nell’imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, si estende, dunque, alle ricevute, alle quietanze e ad ogni altro atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a riprova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell’imposta all’atto del pagamento del premio.

In materia va, altresì, ricordato che l’articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, prevede che per gli atti di cui all’articolo 16 della citata legge n. 1216 e per le assicurazioni r.c. auto di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono comprese nell’imposta sulle assicurazioni.

È, parimenti, noto che l’inapplicabilità del bollo è (rectius, era) subordinata al rispetto del requisito formale – stabilito dal Testo Unico 26 gennaio 1896, n. 44, le cui disposizioni furono attuate con regolamento approvato con Regio Decreto n. 69 recante pari data – consistente nell’apposizione di un bollino riprodotto a stampa su tutti gli atti e documenti rilasciati dall’assicuratore e dai suoi agenti contenente l’indicazione del nome della compagnia assicuratrice che viene autorizzata ad operare in Italia (ovvero risultante da operazioni societarie straordinarie) e la sede dell’Ufficio del registro – ora Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate – territorialmente competente, cui è demandata la predisposizione del fac simile del bollino.

Peraltro, il sopra detto obbligo di apposizione del bollino sulla corrispondenza, sugli atti e sui documenti delle compagnie di assicurazione risulta ormai venuto meno per effetto dell’abrogazione del richiamato Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 69, disposta dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante la

soppressione, per finalità di semplificazione normativa, di una serie di disposizioni statali a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Poiché ci è stato rappresentato da alcune imprese del settore che non tutti gli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate sono a conoscenza dell’avvenuta abrogazione, ci siamo attivati presso l’Agenzia stessa affinché venga data la più ampia risonanza al provvedimento di abrogazione suddetto, onde evitare inutili aggravi amministrativi, specie in sede di modifica agli assetti societari che sempre più frequentemente comporta la nascita di imprese assicurative con nuova denominazione.

Riguardo alle conseguenze della citata abrogazione del provvedimento che conteneva la norma istitutiva dell’obbligo di apposizione del bollino, riteniamo che quest’ultima comporti, senza dubbio, la semplice decadenza del presupposto formale per la compenetrazione, mentre, è appena il caso di osservare, il presupposto giuridico disposto dall’articolo 16 della citata legge n. 1216 del 1961 – che non ha subito alcuna modifica – rimane inalterato.

Fonte: ANIA