CINZIA DE STEFANIS Responsabilità delle compagnie aeree in caso di voli perduti e di scioperi imprevisti. Se un biglietto aereo è costituito da una tratta con due voli, ma il primo aereo arriva in ritardo facendo perdere la coincidenza con il secondo, la compagnia è tenuta a risarcire i passeggeri. Stesso discorso, nel caso in cui ci sia stata la cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell’aeroporto di partenza, avvenuto due giorni prima. Evento sicuramente «eccezionale», ma non tale da giustifi care il disservizio. È quanto stabilito in due recenti sentenze dalla Corte di giustizia dell’Ue, del 4 ottobre scorso (nelle cause C-22/11 e C-321/11), nelle quali si defi nisce anche in quali circostanze, oltre all’overbooking, si ha diritto all’indennizzo per l’imbarco negato, così come previsto dal regolamento 261/2004. Il ritardo che fa perdere la coincidenza (Corte giustizia Ue 4/10/2012 pronuncia C – 321/11). Il primo caso su cui la Corte di giustizia Ue si è espressa vede protagonista una coppia spagnola: i due avevano acquistato un biglietto dalla compagnia Iberia per il percorso da la Coruña (Spagna), fino a Santo Domingo, con scalo a Madrid. La tratta comprendeva due voli, da prendere in successione. Il primo di tali voli aveva subìto un ritardo imputabile al vettore aereo interessato, arrivando a destinazione un’ora e mezza dopo rispetto alla tabella di marcia. La compagnia aerea prevedendo erroneamente che i passeggeri non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi nel secondo volo aveva annullato le carte d’imbarco (permettendo di conseguenza ad altri passeggeri di occupare su questo secondo volo i posti che avrebbero dovuto occupare i passeggeri ai quali era stato negato l’imbarco). Peccato, però, che il volo non era ancora decollato, e se non fossero state annullate le carte di imbarco ci sarebbe stato il tempo per salirvi a bordo. La Corte di giustizia Ue ha condannato pertanto la compagnia Iberia al risarcimento di 600 euro a ciascuno dei coniugi per aver negato l’imbarco senza una ragione valida solo per un proprio errore di previsione. Costringendo la coppia spagnola a partire il giorno dopo e arrivando alla meta con 27 ore di ritardo. La compagnia aerea, secondo i giudici di Lussemburgo, avrebbe invece dovuto cercare dei passeggeri disposti a rinunciare volontariamente al posto sul volo in cambio di benefi ci, per cederlo ai due che avevano regolarmente prenotato. Lo sciopero che blocca lo scalo (Corte giustizia Ue 4/10/2012 pronuncia C – 21/11). La seconda sentenza riguarda invece il caso di un uomo che nel luglio 2006 sarebbe dovuto partire da Barcellona alla volta di Helsinki, con un aereo della compagnia di bandiera Finnair. Ma uno sciopero del personale avvenuto due giorni prima aveva paralizzato l’aeroporto spagnolo, inducendo la società aerea a riorganizzare i voli e cancellare l’aereo in questione. I giudici accogliendo il ricorso del passeggero fi nlandese hanno riconosciuto l’indennizzo di 400 euro. La Corte di giustizia Ue ha ricompreso questa fattispecie tra le circostanze che danno diritto al risarcimento, in base al regolamento 261/2004. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, lo sciopero pur rappresentando un «evento eccezionale», non può giustifi care il mancato imbarco del passeggero e non esonera la compagnia aerea dall’obbligo dell’indennizzo nei suoi confronti. Pertanto la compagnia deve risarcire il passeggero e può, in una seconda fase, rivalersi su terzi che hanno cagionato il mancato imbarco. © Riproduzione riservata