Nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 363 s.g., è stata pubblicata la legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Del decreto così convertito gli artt. 3 e 3-bis, che disciplinano, l’uno, la responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie e, l’altro, la gestione e il monitoraggio dei rischi sanitari.

L’art. 3, al primo comma, da un lato prevede che l’esercente la professione sanitaria – il quale nello svolgimento della propria attività si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica – non risponda penalmente per la colpa lieve; dall’altro lato precisa che in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile ma il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tenga debitamente conto della condotta predetta.

Mentre l’applicazione delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica comporta una esclusione ex lege della responsabilità penale per colpa lieve, sul piano civilistico non viene invece apportata alcuna sostanziale modifica agli attuali profili di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

Al secondo comma del medesimo art. 3, nell’ambito di attuazione dell’obbligo di copertura assicurativa già previsto per tutti gli esercenti professioni regolamentate, si dispone ora, specificamente per gli esercenti le professioni sanitarie, che con decreto del Presidente della Repubblica – da emanare entro il 13 giugno 2013 su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e quello dell’economia e delle finanze, sentite l’ANIA, la Federazione Nazionale degli ordini e dei collegi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni

sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate – siano disciplinati sia le procedure, sia i requisiti minimi e uniformi diretti a garantire l’idoneità delle relative polizze in ordine all’assolvimento dell’obbligo assicurativo.

A questo stesso fine, inoltre, il d.P.R. dovrà contenere i seguenti elementi: la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, spetti ad uno speciale Fondo appositamente costituito garantire una idonea copertura assicurativa all’esercente la professione sanitaria. Il Fondo sarà finanziato dal contributo dei professionisti che si rivolgano ad esso per la copertura in parola e da un contributo a carico delle imprese di assicurazione attive nel settore delle polizze della r.c. medico professionale, determinato in misura non superiore al 4% dei premi incassati da queste incassati nel precedente esercizio per il medesimo settore; la determinazione del soggetto gestore del Fondo e delle sue competenze; la previsione che i contratti assicurativi debbano essere stipulati, tra l’altro, con condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, nonché la previsione che la possibile disdetta dei contratti assicurativi debba essere subordinata alla reiterazione di una condotta colposa dell’esercente la professione sanitaria.

Il terzo comma dell’art. 3, infine, si inserisce nell’attuale processo normativo di uniformazione e standardizzazione degli importi dei risarcimenti per danni fisici, prevedendo che il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria venga determinato attraverso il rinvio alle tabelle delle menomazioni dell’integrità psico-fisica di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, tabelle che ora dovranno essere integrate per tener conto delle fattispecie afferenti all’attività sanitaria.

Da ultimo, il comma 5, dell’art. 3, prevede che gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio utilizzati dai tribunali per il contenzioso in materia sanitaria vengano aggiornati ogni cinque anni per garantire maggiormente il livello di professionalità e di competenza degli esperti.

L’art. 3-bis, dal canto suo e in un’ottica di contenimento dei costi relativi ai rischi sanitari, dispone che le aziende sanitarie, all’interno della propria organizzazione, adottino le misure necessarie per la gestione dei predetti rischi sanitari, la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi e, parallelamente, che il Ministero della salute e le Regioni attivino un sistema di monitoraggio dei dati relativi al rischio clinico.

Fonte: ANIA