Più diffi cile ottenere il risarcimento per l’errore del medico in caso di gravi patologie. Infatti la perdita di chance di guarigione non può essere liquidata se le probabilità di sopravvivenza, al di là della diagnosi sbagliata, erano solo il 10%. Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21245 del 29 novembre 2012, ha respinto il ricorso presentato dal fi glio e dalla vedova di un uomo morto per una grave patologia cardiovascolare mal diagnosticata. Ma non è ancora tutto. In sentenza il Collegio di legittimità ha chiarito che la perdita di chance può essere liquidata solo se chiesta espressamente dalla parte e mai, d’uffi cio, dal giudice. Fra l’altro la prova del nesso causale è particolarmente stringente. Infatti, l’accertamento del legame eziologico tra la condotta illecita del medico, commissiva od omissiva, e la lesione in concreto patita dal paziente è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verifi cato in assenza del secondo, con la precisazione che nell’accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» In altri termini, ad avviso dei giudici con l’Ermellino, ha fatto bene la Corte d’Appello di Milano ad affermare che il giudizio controfattuale in ordine all’incidenza eziologica del comportamento dei sanitari sulla morte del paziente non dava possibilità di salvezza dello stesso superiori al 10%. Insomma, anche a voler ipotizzare una immediata, corretta diagnosi della patologia che lo aveva colpito, mancava una soglia di probabilità di sopravvivenza apprezzabile in termini tali da consentire di addebitare all’ente ospedaliero la responsabilità della morte dell’uomo. Dunque, ieri la Suprema corte ha reso defi nitiva la decisione della Corte d’Appello del capoluogo lombardo, che confermava quella del tribunale, sancendo l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno per l’errore medico in caso di gravissime patologie. Anche la Procura generale di Piazza Cavour aveva sollecitato il rigetto del ricorso dei parenti della vittima. Debora Alberici