Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA Imprese, persone giuridiche, enti e associazioni salvati (ma solo in parte) dal telemarketing. Possono iscrivere nel registro delle opposizioni il proprio numero telefonico e così evitare di essere chiamati per proposte commerciali indesiderate. Ma se il recapito viene estratto da un’altra fonte (per esempio, un pubblico registro) non possono fare nulla: la proposta commerciale sarà legittima, anche senza consenso. È il garante della privacy nel suo provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012 a sottolineare l’ambiguità della normativa. Tra l’altro le imprese non possono nemmeno fare un ricorso al garante e se subiscono danni per cattivo uso delle informazioni relative all’azienda trovano una strada in salita se vogliono farsi risarcire. Questo è l’effetto dei provvedimenti sulla semplificazione, che hanno tolto quasi tutte le tutele per le persone giuridiche, enti e associazioni. La semplificazione. Tutto comincia con l’articolo 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, n. 214, che cambia il vocabolario della privacy. Per esempio per «dato personale» si deve intendere «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale». Inoltre per «interessato » si deve ora intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. Tutte e due i termini hanno perso il riferimento alle persone giuridiche, enti o associazioni. L’ente collettivo non è più «interessato» e i suoi dati non sono più «dati personali ». Tutte le disposizioni in cui è contenuta l’espressione «dato personale» o la parola «interessato» si riferiscono solo alle persone fisiche e non più agli enti collettivi come le imprese. Questo fa uscire le imprese dalle disposizioni che, per esempio, subordinano il trattamento dei dati al consenso dell’interessato o che danno all’interessato il diritto di conoscere le modalità del trattamento o che pretendono l’informativa a favore dell’interessato. Tutela sì. Le persone giuridiche sono fuori dalla tutela della privacy, ma non per quanto riguarda le telefonate di disturbo. Si possono iscrivere nel registro delle opposizioni e se iscritte non possono essere molestate con pubblicità telefoniche. Con il provvedimento 262/2012 il garante ha previsto che le persone giuridiche non potranno essere contattate se iscritte nel Registro delle opposizioni né potranno ricevere, senza consenso, telefonate, fax, sms da sistemi automatizzati. Insomma, ai fini del telemarketing, le persone giuridiche sono equiparate alle persone fisiche. La ragione di questa presa di posizione sta nel fatto che le persone giuridiche rientrano ancora nel quadro di adempimenti e tutele contenuti nella parte speciale del Codice, relativa alle «Comunicazioni elettroniche». La quasi totalità delle disposizioni richiamate in questa parte, di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/58/ Ce), sono rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (persone fisiche o giuridiche), ma in funzione della loro qualifica di «contraente». Poiché contraente può essere anche un ente collettivo, le tutele del contraente sui applicano anche alle persone giuridiche, enti e associazioni. L’interpretazione del Garante riconduce, dunque, i «contraenti-persone giuridiche» nell’ambito di applicazione del Codice. Così le chiamate promozionali con intervento dell’operatore e in futuro (una volta che sarà emanato un regolamento ad hoc) le comunicazioni pubblicitarie cartacee per la cui effettuazione ci si avvalga di dati, di persone fisiche o di giuridiche, tratti dagli elenchi telefonici, sono assoggettate al regime dell’opt-out, nelle forme e nei modi previsti per il funzionamento del Registro delle opposizioni. Tutela no. I dati delle persone giuridiche, enti o associazioni possono essere utilizzati per finalità commerciali, estraendoli, anziché dagli elenchi telefonici, da siti internet o da albi, atti o documenti pubblici o altro. In questo caso anche la telefonata promozionale con operatore e, in prospettiva, la comunicazione pubblicitaria cartacea potrebbero risultare estranee al codice e quindi le persone giuridiche risultano senza tutela. Ciò in quanto, spiega il garante nel provvedimento 262/2012, il trattamento dei dati che costituisce presupposto di quei contatti promozionali, se effettuato nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni, non risulta più soggetto agli obblighi di preventivo rilascio dell’informativa e acquisizione del consenso. Manca, in effetti, la possibilità di ricondurlo alla disciplina generale di cui agli articoli 23 e 24 del Codice, testualmente applicabili esclusivamente agli interessati (cioè, ora, alle persone fisiche). © Riproduzione riservata